LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21074-2017 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del Responsabile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMBARI UMBERTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12277/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO
RILEVATO
Che:
1. – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione per un unico mezzo, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., contro la sentenza del 16 giugno 2017 con cui il Tribunale di Roma ha accolto l’appello spiegato da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva accolto la domanda dell’odierna ricorrente volta alla condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell’importo di Euro 1.600,00, oltre accessori, per aver pagato a soggetto non legittimato un assegno di traenza non trasferibile tratto su Unipol Banca S.p.A. a titolo di indennizzo dei danni patiti dal beneficiario dell’assegno medesimo in conseguenza di un sinistro stradale.
2. – Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, laddove il Tribunale aveva ritenuto Poste Italiane S.p.A. esente da responsabilità nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile ad un illegittimo prenditore con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., comma 2, nella parte in cui aveva negato la responsabilità della società appellata, nella sua veste di banca negoziatrice dell’assegno in discorso.
Sostiene in particolare la ricorrente che il Tribunale avrebbe male applicato detta disposizione, la quale, secondo la stessa ricorrente, configurerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Ritenuto che:
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il giudizio va dichiarato estinto essendo intervenuta rinuncia ex art. 391 c.p.c..
6. – Le spese possono essere compensate. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019