LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21081-2017 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 145, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ALAZZI ROBERTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMBARI UMBERTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6201/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAUURO
RILEVATO
Che:
1. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione per un unico mezzo, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., contro la sentenza del 29 marzo 2017 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’appello spiegato dalla stessa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell’importo di Euro 3216,90, oltre accessori, per aver pagato a soggetto non legittimato, qualificatosi per S.G., un assegno di traenza non trasferibile tratto su Unipol Banca S.p.A. a titolo di indennizzo dei danni patiti dal beneficiario dell’assegno medesimo in conseguenza di un sinistro stradale.
2. Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., in materia di disconoscimento di scrittura privata, laddove il Tribunale aveva ritenuto la documentazione prodotta in merito al disconoscimento di firma inidonea e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento all’interpretazione delle prove offerte.
Ritenuto che:
4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il giudizio va dichiarato estinto essendo intervenuta rinuncia ex art. 391 c.p.c..
6. Le spese possono essere compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019