LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20680-2017 proposto da:
M.T., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT SPA già UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONETTI FABRIZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4366/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti M.T. e M.C. ricorrono avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda dei medesimi intesa alla ripetizione delle somme indebitamente movimentate dalla banca convenuta e al conseguente ristoro dei danni e ne chiedono la cassazione poichè, contrariamente a quanto asserito dal decidente, che aveva rilevato che, di seguito alla produzione dei documenti di autorizzazione da parte della banca recanti la loro sottoscrizione, i M. avevano omesso di effettuarne il disconoscimento, era stata da loro depositata una perizia di parte attestante l’apocrificità delle apposte sottoscrizioni e sin dalle conclusioni dell’atto di citazione era stato espressamente e testualmente dedotto, tra l’altro, “con riserva fin d’ora del disconoscimento”, ove l’espressione “fin d’ora” non poteva avere altro significato se non quello di disconoscere l’autenticità delle predette firme.
Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo, preso previamente atto che la Corte di merito ha escluso che nella specie fosse ravvisabile il disconoscimento della documentazione prodotta dalla banca, in quanto “il fatto processuale che successivamente alla produzione della banca convenuta delle sottoscrizioni, gli attori non hanno depositato memoria e, dunque, non hanno compiuto il disconoscimento e la constatazione che nell’atto di citazione gli attori si erano limitati a formulare una riserva di disconoscimento, ma non un effettivo ed attuale disconoscimento determinano la conseguenza, apprezzata dal tribunale, che le sottoscrizioni dovevano intendersi per riconosciute”, è manifestamente inammissibile posto che “la valutazione dell’idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento di una scrittura privata prodotta contro di essa costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass., Sez. III, 17/05/2007, n. 11460).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
5. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte intimata in Euro 3000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il giorno 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019