LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21818-2017 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ANTONINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.G.E.A. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3042/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti S.A. ricorre avverso l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Roma, pur accogliendo l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e condannando quest’ultima al pagamento della somma di Euro 57,02, ha disposto la compensazione delle spese di lite per la complessità delle questione di diritto affrontate e per l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e ne chiede la cassazione sul rilievo che, statuendo nei riferiti termini, il decidente sarebbe incorso nella violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè la formulata pretesa era stata integralmente accolta, onde non sussisteva reciprocità di soccombenza; nel vizio di motivazione apparente, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni legittimanti l’impugnata statuizione, dato che era insussistente l’assunta complessità delle questioni trattate, così come l’asserita inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato; e nella violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., poichè il costo del processo restava in tal modo in capo alla parte vittoriosa. Non ha svolto attività difensiva l’intimata. Memoria della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Richiamati i precedenti in cui questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi in ordine ad analoghe questioni (Cass., Sez VI-I, 17/05/2018, n. 12088; Cass., Sez. I, 22/12/2017, n. 30916; Cass., Cass., Sez. 1, 13/03/2017, n. 6387) – ed ai quali si rimanda per ogni più ampia confutazione delle doglianze qui declinate – va qui nuovamente ribadito in linea più generale che la sindacabilità delle determinazioni in punto di spesa adottate dal giudice di merito è consentita in sede di legittimità unicamente a presidio del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio e che appartiene esclusivamente al potere discrezionale del giudice di merito procedere alla valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.
4. Tanto premesso, la motivazione adottata nella presente occasione dal decidente non presta il fianco a nessuna delle sollevate censure, giacchè, quando non si dovesse ritenere assorbente il rilievo che tramite la loro formulazione il deducente intende in buona sostanza sollecitare questa Corte a rinnovare l’apprezzamento al riguardo esternato dal giudice d’appello, la pronuncia qui impugnata non lede il sopra ricordato principio, stante la soccombenza sia pure parziale del ricorrente in punto di decorrenza degli interessi (pag. 7) e di interessi anatocistici (pag. 8), è assistita da congrua ed adeguata motivazione (“la complessità delle numerose questioni diritto e l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulle stesse”) e non si espone neppure alla illegittimità paventata dal ricorrente, non essendone identificabili, in forza di quanto testè trascritto, le ragioni che ne hanno determinato l’adozione da parte del ricorrente nella irrisorietà della domanda.
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
7. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019