Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15236 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14616-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO COLAIUDA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERAFINO COLAIUDA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/(11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.3.2017, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ing. C.G. volta ad accertare l’insussistenza del proprio obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’ing. C.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i sette motivi di censura, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6, della L. n. 133 del 2011, art. 1, del Regolamento INARCASSA, art. 26, comma 5, dell’art. 38 Cost. e dell’art. 101Cost., comma 2, e dell’art. 113c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omesso esame circa fatti decisivi, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che i motivi, da esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono manifestamente infondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia per la completa confutazione degli assunti in diritto su cui è costruito il ricorso);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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