LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19286-2017 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA CANTORE;
– ricorrente –
contro
OFFICINA MECCANICA ROMANI TONINO DI R.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado (indicata come definitiva, ma in realtà parziale, perchè riguardante t.f.r. e straordinario rispetto a precedente sentenza relativa a differenze retributive) che, nel liquidare gli emolumenti richiesti, aveva tenuto conto di assegno relativo al pagamento nei confronti della lavoratrice della somma complessiva di Euro 1.279,03 per t.f.r.;
che secondo la Corte territoriale “non si è verificata nessuna duplice decurtazione del t.f.r., posto che sul t.f.r. totale, conteggiato dal c.t.u. con riferimento a tutto il periodo di durata del lavoro, comprensivo anche della maggiorazione dovuta per lo straordinario, è stato distinto il t.f.r. già corrisposto, al netto della maggiorazione dovuta per lo straordinario, e la somma dovuta a tale titolo con l’inclusione dello straordinario”;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Straccali sulla base di unico motivo, avanzando preliminarmente istanza di riunione del procedimento ad altro avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza non definitiva (rectius parziale) sopra indicata;
che Officina Meccanica di R.T. non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che con unico motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello dell’Aquila emesso una sentenza illogica, immotivata e contraddittoria nonchè in contrasto con quanto statuito in altra e parziale sentenza della stessa causa”;
che, preliminarmente, va rilevata la non ricorrenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per essere le impugnazioni dirette nei confronti di distinte sentenze;
che la censura, al di là della denominazione riportata in rubrica, si pone in termini di vizio di motivazione e, quindi, è preclusa ex art. 348 ter c.p.c., versandosi in ipotesi di doppia decisione conforme, mentre, per quanto attiene all’aspetto relativo a carenze motivazionali in ipotesi integranti violazione di legge, va rilevato che in sentenza il percorso motivazionale risulta indicato mediante riferimento al contenuto della c.t.u., rispetto al quale parte ricorrente non pone censure specifiche supportate di adeguate allegazioni, talchè non è ravvisabile alcun vizio riconducibile a violazione di legge secondo i parametri indicati dal Cass. S.U. 8053 del 2014;
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato con liquidazione delle spese secondo soccombenza;
che non compete anche l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 1 quater cit., comma 1 bis, stante l’ammissione della parte al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019