LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI MARCO – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17224-2018 proposto da:
BANCA CARIGE SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SILVESTRI;
– ricorrente –
contro
PRIVATE REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI, 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIANESE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 59644/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FEDERICO SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la CORTE di CASSAZIONE dichiari l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
Che:
la Private Real Estate s.r.l. ha convenuto la Banca Carige s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma per sentir accogliere l’impugnazione dei contratti di mutuo e di costituzione di pegno stipulati tra le parti, con l’adozione delle statuizioni restitutorie consequenziali;
che, costituendosi in giudizio, la Banca Carige s.p.a., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ritenendo competente il diverso Tribunale individuato dalle clausole compromissorie convenute inter partes;
che, con ordinanza in data 3/5/2018, il Tribunale di Roma, ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca Carige s.p.a., ha adottato taluni provvedimenti d’indole ordinatoria finalizzati alla prosecuzione della causa in sede istruttoria;
che avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, la Banca Carige s.p.a. ha proposto regolamento di competenza;
che la Private Real Estate s.r.l. si è costituita depositando memoria;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza;
che le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO
Che:
con il ricorso proposto, la Banca Carige s.p.a. censura diffusamente l’ordinanza impugnata sulla base di tre motivi d’impugnazione, tutti diretti a confermare l’applicabilità, al caso di specie, delle clausole di deroga della competenza convenute tra le parti;
che il ricorso è inammissibile;
che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01);
che, nel caso di specie, essendo mancata l’avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza, l’odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile;
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, dev’essere pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019