Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15247 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19964-2018 proposto da:

GESTIONE IMPIANTI AUTONOMI PETROLI SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO BORROMETI;

– ricorrente –

contro

R.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’omonima ditta individuale R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell’avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANO COSTA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 302/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

Che:

la Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l. (GIAP) ha convenuto R.A. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per sentir dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso tra le parti per inadempimento del R., con l’adozione delle conseguenti statuizioni condannatorie;

che, costituendosi in giudizio, il R., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, avendo le originarie parti contrattuali convenuto derogatoriamente la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma;

che, a seguito della decisione resa nel merito dal giudice di primo grado, la Corte d’appello di Caltanissetta, su appello del R., con sentenza resa in data 6/6/2018, in accoglimento dell’originaria eccezione sollevata dal R. (riproposta in appello), ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Roma;

che a sostegno della decisione assunta, il tribunale – dopo aver rilevato l’ammissibilità dell’appello del R. – ha richiamato la validità e l’efficacia, ai fini della decisione sulla competenza, della clausola compromissoria con le quali le parti avevano espressamente convenuto la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma in relazione alle controversie relative al rapporto contrattuale di affitto tra le stesse intercorso;

che, avverso la sentenza della Corte d’appello, la Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l. ha proposto regolamento di competenza sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che R.A. si è costituito depositando memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso proposto, la GIAP censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 447-bis e 21 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Caltanissetta erroneamente trascurato di rilevare il valore dirimente, ai fini della decisione sulla competenza, della statuizione legislativa contenuta nell’art. 447-bis c.p.c., concernente la nullità delle clausole derogative della competenza nella materia (tra le altre) dell’affitto di azienda, rispetto alla quale trova applicazione la disciplina di cui all’art. 21 c.p.c., secondo cui la competenza territoriale sulle controversie in materia di affitto di azienda appartiene al giudice del focus rei sitae, per l’appunto coincidente con il Tribunale di Caltanissetta;

che, preliminarmente, rileva il Collegio l’ammissibilità del regolamento di competenza proposto in questa sede, pur avendo il giudice a quo emesso la pronuncia d’incompetenza impugnata a seguito dell’accertamento dell’ammissibilità dell’appello;

che, al riguardo, varrà rilevare come al caso in esame trovi applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l’ammissibilità dell’appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con il gravame, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza;

che, da tale premessa, discende che, se la parte soccombente, sia sulla questione di merito inerente l’ammissibilità dell’appello sia su quella di competenza, intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Suprema Corte sarà investita aii sensi del n. 2 dell’art. 360 c.p.c., mentre, se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l’appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento di competenza (Sez. 2 -, Sentenza n. 18618 del 27/07/2017, Rv. 644989 – 01);

che, nella specie, essendosi la società ricorrente limitata a impugnare la decisione del giudica a qua unicamente sulla questione concernente la competenza territoriale, dev’essere riconosciuta l’ammissibilità del regolamento proposto;

che, nel merito, il ricorso è fondato;

che, sul punto, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., nelle materie ivi indicate (comprensive di quella oggetto dell’odierno esame) “sono nulle le clausole di deroga alla competenza”;

che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, tra le controversie attribuite dagli artt. 21e 447-bis c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l’immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, dovendo il giudice competente individuarsi con riferimento al luogo in cui è posta l’azienda del cui affitto si discute (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12371 del 15/06/2016, Rv. 640298 – 01);

che, conseguentemente, incontestata la coincidenza del focus rei sitae (determinativo della competenza territoriale) con la città di Caltanissetta, la competenza territoriale per l’esame dell’odierna controversia dev’essere individuata in capo al Tribunale di Caltanissetta, in primo grado, e alla Corte d’appello di Caltanissetta in sede di gravame, a nulla rilevando l’eventuale richiamo alla clausola derogativa della competenza territoriale dedotta in giudizio, siccome radicalmente nulla;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell’odierno regolamento di competenza, dev’essere disposta la cassazione dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, con la conseguente dichiarazione della competenza in primo grado del Tribunale di Caltanissetta e della stessa Corte a procedere alla celebrazione del giudizio di appello, oltre alla condanna del R. al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza in primo grado del Tribunale di Caltanissetta. Rimette le parti davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta per la decisione sull’appello.

Condanna R.A. al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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