Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15249 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12071-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DORIA;

– ricorrente –

contro

OPUNTIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4393/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.

RILEVATO

CHE:

S.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 6391/2017 del Tribunale di Lecce, che, in accoglimento dell’appello proposto da Opuntia s.r.l., ha riformato la sentenza n. 4411/2012 del Giudice di Pace di Lecce e per l’effetto ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dallo S. (in procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in occasione di un incidente occorso mentre, trovandosi a ballare in pista, era stato colpito da una bottiglia lanciata dal privè posizionato sul piano superiore rispetto alla pista).

La società Opuntia s.r.l. ha resistito con controricorso.

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna adunanza nessuna delle parti ha presentato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione nonchè falsa ed errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, incorrendo nel vizio denunciato, ha escluso la responsabilità della società, da lui convenuta in primo grado, quale soggetto che aveva il possesso o la detenzione della discoteca all’interno della quale si era verificato il sinistro, argomentando sul fatto che il personale della struttura non poteva governare ogni possibile fonte di rischio e, d’altra parte, il fatto doloso del terzo (cioè dell’avventore della discoteca che aveva lanciato la bottiglia dal privè) aveva avuto efficacia causale esclusiva del danno da lui patito.

Con il secondo motivo, denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sul presupposto del possibile rilievo officioso del fortuito quale eccezione in senso lato; sostiene che, versandosi nella specie in un caso di fortuito incidentale (ossia di cosa in custodia che ha causato danni per l’azione su di essa esercitata da un terzo) e non di fortuito autonomo (cioè di avvenimento che abbia da solo determinato le condizioni dell’evento dannoso), per fatti accaduti all’interno di un locale custodito, ad opera di uno dei fruitori a danno di altro fruitore, nell’asserito fatto del terzo difettava per l’appunto la terzietà e la società convenuta avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare tale accadimento in termini di sorveglianza e di vigilanza.

I motivi – che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili.

Il ricorrente, sotto diversi profili, lamenta che il fatto doloso del terzo non esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c., del titolare del locale ove si è verificato l’evento dannoso.

Il Tribunale, quale giudice di appello, argomentando sul fatto che l’evento dannoso era stato provocato (non dal dinamismo della bottiglia in se, ma) dall’uso della bottiglia fatta dall’avventore (rimasto sconosciuto), ha correttamente ritenuto che – non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie ed alcoolici all’interno della discoteca di proprietà della società convenuta (come invece è ora previsto negli stadi) e non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio – il fatto doloso del terzo (rientrante nel caso fortuito) aveva eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l’evento lesivo occorso allo S..

A fronte della motivazione che precede, immune da vizi logici e giuridici, il primo motivo si palesa generico, in quanto si concreta nell’enunciazione di principi di diritto astratti, riguardo ai quali il ricorrente non passa a spiegare come e perchè detti principi, in relazione alla dinamica del fatto in concreto verificatosi, dovrebbero portare a conseguenze diverse da quelle ritenute dal Giudice d’appello, inficiando la motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, il secondo motivo, laddove censura motivazione contraddittoria, è dedotto secondo il paradigma dell’art. 360 c.c., n. 5, antecedente alla riforma operata dal D.L. n. 83 del 2012, che, come è noto, consente il controllo motivazionale soltanto sotto il profilo di omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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