Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15256 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24450-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICOL LANZIDEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1831/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 25 luglio 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da L.A. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Ancona al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale rilevava che il timore persecutorio rappresentato dal richiedente asilo non assumeva le caratteristiche necessarie per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed escludeva che sussistessero le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, in assenza dei presupposti richiesti da tale norma, dato che non emergevano elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nè lo stesso aveva riferito di poter subire una grave e individuale minaccia alla propria integrità personale;

nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di elevata vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio, tenuto conto della situazione esistente nel paese di provenienza, dove il virus dell’ebola era stato debellato sin dalla fine del 2015, dell’inesistenza di problematiche soggettive o di condizioni individuali di particolare delicatezza e della mancata dimostrazione del serio avvio di un percorso di integrazione sociale e lavorativa;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia L.A. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione dell’art. 106 Cost., comma 2, e L. n. 46 del 2017, art. 2, stigmatizza l’intervenuta delega a un giudice onorario dello svolgimento dell’udienza fissata per la comparizione del richiedente asilo, in quanto la possibilità di ricorrere alla nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli non opererebbe per le controversie in materia di protezione internazionale, che risultano attribuite al Tribunale in composizione collegiale;

4. la questione relativa alla possibilità che l’udienza di comparizione delle parti – da fissarsi necessariamente in mancanza della videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo avanti alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. 17717/2018) – sia tenuta da un giudice onorario del Tribunale, non facente parte della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UL, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, cono. con L. n. 46 del 2017, è di particolare rilevanza e da rimettere in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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