LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21943-2017 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato AURELIO PADOVANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato BARBARA IZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO BALDAZZI, TOMMASO PACCIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1863/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza depositata il 22.3.2017 la corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.E. nei confronti di M.E. e B.F. avverso sentenza con cui il tribunale di Velletri sezione distaccata di Albano – aveva rigettato la domanda della signora M. volta ad ottenere sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. in riferimento a preliminare di compravendita di un immobile in Ciampino in data 6.11.2004 e aveva accolto la domanda riconvenzionale di M.E. volta a sentir dichiarare legittimo il recesso per inadempimento e il trattenimento della caparra di Euro 202.500.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.E. su quattro motivi illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso M.E. e B.F..
3. Il relatore ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), per cui il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Nella cennata sede camerale il collegio ha svolto le considerazioni di cui in appresso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si deducono violazione dell’art. 1457 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, indicato nell’inesistenza di termine essenziale.
2. Con il secondo motivo si deducono violazioni degli artt. 1324,1392,1454 e 2032 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, indicato nella mancanza della procura, nell'”inesistenza, invalidità e nullità della ratifica, delle diffide e (della) concessione di un termine ad adempiere inferiore a 15 giorni”.
3. Con il terzo motivo si deducono violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 35, 40 e artt. 1476,1477 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, indicato nell’asserita incommerciabilità per abusività dell’immobile.
4. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 1373,1385,1453 e 1454 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, indicato sia nella mancanza di una previsione negoziale del diritto di recesso, sia nella preclusione del recesso per illegittima proposizione congiunta delle domande di recesso e risoluzione oltre che per il “principio di esecuzione del contratto”. Nell’ambito del motivo, poi, si indica la tardività dell’eccezione di controparte in tema di difetto di legittimazione di M.E., destinataria dell’electio amici operata da M.M.; tanto solo per prevenire contestazioni, non avendo la corte d’appello pronunciato in argomento.
5. I quattro motivi propongono questioni non esaminabili in sede camerale. La decisione, infatti, non si impone con evidenza in relazione al requisito di “manifesta” fondatezza o infondatezza richiesto dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), nè in relazione a una chiara inammissibilità del ricorso ex n. 1 della stessa disposizione.
6. Va dunque disposta rimessione a pubblica udienza della sezione seconda civile.
P.Q.M.
la corte rinvia a pubblica udienza della sezione seconda civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
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