Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15258 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25821-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO DELLA MONICA;

– ricorrente –

G.R.A., in proprio e quale coniuge ed erede legittima di S.D.A. C.A., S.D., S.F., entrambi nella qualità di figli e coeredi legittimi di S.D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO, rappresentati e difesi dall’avvocato WLADIMIRO MANZIONE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 749/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO RAFFAELE.

RILEVATO

che:

1. P.A. con citazione notificata il 16/06/1995 ha chiesto al tribunale di Salerno accertamento delle sottoscrizioni di G.R.A. e C.A. in calce a scrittura privata datata 23/05/1992 nonchè sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei beni immobili ivi menzionati. Hanno resistito le convenute deducendo la nullità del contratto quale donazione e chiedendone l’annullamento per vizio del consenso, nonchè domandando in riconvenzionale l’accertamento dell’occupazione senza titolo e la condanna al risarcimento del danno. E’ intervenuto in giudizio S.A.D., coniuge in comunione dei beni di G.R.A., domandando l’annullamento dell’atto ex art. 184 c.c..

2. Con sentenza depositata il 21/07/2008 il tribunale, accertata l’autenticità delle sottoscrizioni, ha trasferito in favore di P.A. la sola quota indivisa del 50% dei beni, pronunciando l’annullamento della scrittura quanto al residuo 50% e rigettando le altre istanze.

3. Con sentenza depositata il 26/07/2017 la corte d’appello di Salerno ha rigettato i separati appelli, poi riuniti, di P.A. e di G.R.A., nonchè l’appello incidentale di G.R.A., C.A. e S.D.A..

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.A. su tre motivi. Hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale su tre motivi G.R.A., in proprio e quale erede di S.D.A., C.A., nonchè S.D. e S.F., gli ultimi due quali ulteriori eredi di S.D.A.. I controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

5. Il relatore, in assenza in atti del controricorso, ha formulato proposta ritenendo la definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla base dell’esame del solo ricorso principale. Il collegio ha deliberato come in appresso.

CONSIDERATO

che:

1. Non è dubbio, sulla base dell’esame del fascicolo in sede collegiale, che sussista controricorso contenente ricorso incidentale, cui non è riferita la proposta formulata dal relatore.

2. E’ pertanto necessario, con provvedimento interlocutorio, rinviare a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta.

P.Q.M.

la corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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