LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35526-2018 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 6/11/2018;
– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2019 dal Cons. rel. Dott. CARRATO ALDO.
FATTO E DIRITTO
– rilevato che, con l’impugnato decreto della Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari emesso a seguito di opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter risulta essere stato confermato il decreto del 12 giugno 2018 adottato in relazione all’art. 3 della citata legge, con il quale era stata respinta la domanda di equa riparazione del M.C. sul presupposto dell’insussistenza -non essendo emersa una prova contraria – dei presupposti per il riconoscimento dell’invocato indennizzo in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente nel giudizio penale presupposto;
– considerato che la decisione adottata con il decreto oggetto del ricorso per cassazione – riferito a tre motivi – risulta basata sull’assunto dell’immediata applicabilità della menzionata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d), (a decorrere dal 1 gennaio 2016), malgrado, nel caso di specie, l’irragionevole durata del giudizio presupposto fosse maturata antecedentemente all’entrata in vigore di detta norma, con conseguente ritenuta applicazione retroattiva – da parte della Corte cagliaritana – della sua efficacia;
– opinato che quest’ultima questione giuridica non può ritenersi pacifica nella sua risoluzione, ragion per cui il procedimento non è suscettibile di essere definito nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., occorrendo che la causa sia rimessa alla pubblica udienza della II sezione ordinaria tabellarmente competente, con il suo conseguente differimento a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019