LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAuro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17703-2018 proposto da:
C.C., rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA FRUNZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTO E DIRITTO
C.C. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Roma il 15 dicembre 2017. Questo decreto ha rigettato la domanda di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore della ricorrente, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli ed alla Corte d’Appello di Napoli dal 1999 al 2012, considerando come C.C., che era stata convenuta dalla CA.RI.P.LO. s.p.a., si fosse costituita davanti al Tribunale soltanto con comparsa dell’11 gennaio 2008.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensive.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1, commi 1, 2 e 3, e art. 3, comma 5, versione ratione temporis, tenuto conto che la domanda di equa riparazione venne proposta il 10 agosto 2012. Il decreto della Corte d’Appello di Roma viene censurato per aver ritenuto indennizzabile l’irragionevole durata del giudizio solo dal momento in cui la parte si era costituita in giudizio, non potendosi comunque applicare alla fattispecie per cui è causa della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. b.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio ritiene, peraltro, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla questione dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015 (e non dal D.L. n. 83 del 2012, come sostiene la ricorrente), il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) contumacia della parte”. Al riguardo, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contempla, per le modifiche introdotte dalla sua lett. d), ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lett. m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6. Contenendo, peraltro, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, deve valutarsi se esso ponga una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo, che, in forza dell’art. 11 preleggi, non può comunque trovare applicazione per i processi già pendenti, nè operare con riguardo ad atti formati sotto il vigore della precedente normativa.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019