LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 345-2018 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE COTICELLI;
– ricorrente –
contro
SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINE DELLA VALLE DI POMPEI, ALLIANZ SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 358/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. S.G. ed C.A., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S.P., convenivano in giudizio il Santuario della Beata Vergine Maria della Valle di Pompei al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio, in ragione della rovinosa caduta verificatasi sulle scale del plesso scolastico “*****”.
Con sentenza 780/2009, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata.
2. Le parti soccombenti impugnavano la pronuncia di prime cure innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, eccependo, per quel che qui rileva, che, trattandosi di danno procurato a sè stesso, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c..
Con sentenza 358/2017, del 27/01/2017, la Corte partenopea rigettava l’impugnazione, in quanto, ritenuto applicabile il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., reputava non provata la dinamica del sinistro.
3. S.P., nelle more divenuto maggiorenne, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019