LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22441-2018 R.G. proposto da:
R.V., G.F., R.S., B.M.L., G.L., R.C., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA MARIA GIANGIACOMO;
– ricorrenti –
contro
EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, GIULIO CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato GENNARO D’ANDRIA, che la rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 930/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Città di Castello, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
RILEVATO
che:
gli odierni ricorrenti convennero la società Easyjet Airline Company Ltd. dinanzi al Tribunale di Perugia, deducendo che la compagnia aerea cancellò senza preavviso il volo Roma-Copenaghen sul quale dovevano imbarcarsi; che ciò li costrinse ad acquistare un diverso passaggio aereo da altro vettore, ed a sostenere ulteriori costi e disagi; ne chiesero per tali ragioni la condanna al risarcimento del danno;
la Easyjet si costituì ed eccepì l’incompetenza sia per valore, sia ratione loci, del Tribunale di Perugia in favore del Giudice di Pace di Civitavecchia, ovvero del luogo dove il volo doveva iniziare;
gli attori aderirono all’eccezione di incompetenza ratione valoris e contestarono l’altra;
con atto formalmente qualificato “sentenza” del 26.6.2018 n. 930 il Tribunale di Perugia declinò la propria competenza sia ratione valoris che ratione loci;
avverso tale decisione gli originari attori hanno proposto regolamento di competenza;
la società Easyjet, costituendosi, ha segnalato che questione analoga a quella oggetto del presente ricorso è stata rimessa dal Tribunale di Roma alla Corte di giustizia dell’Unione Europea;
ritenuto che appare pertanto opportuno, prima di decidere il presente regolamento di competenza, attendere il pronunciamento della Corte di Lussemburgo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019