Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.15618 del 11/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 67/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6407/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2012 R.G.N. 2166/2009.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta da D.G. volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 1998, 1999 e 2000 per 87, 102 e 102 giornate, ritenendo illegittima la cancellazione effettuata dall’Inps.

2. All’esito dell’appello proposto dall’Istituto previdenziale, la Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 6407 del 2014 nel dispositivo rigettava il gravame, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del giudizio, mentre nella motivazione dichiarava espressamente di accogliere entrambi i motivi dell’appello.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui D.G. non ha opposto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

4. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.. Sostiene che la sentenza gravata sarebbe affetta da un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, tale da determinarne la nullità ex art. 156 c.p.c., non essendo possibile individuare in concreto quale sia il comando giudiziale.

5. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame si registra un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, non colmabile in via interpretativa. Neppure può attribuirsi al dispositivo letto in udienza rilevanza autonoma e prevalente, come affermato in altri casi da questa Corte (Cass. n. 21885 del 26.10.2010, Cass. n. 279 del 15.1.1996) in quanto la statuizione di rigetto dell’appello non sarebbe sorretta da alcun apparato motivazionale.

6. Opera dunque il principio (affermato, tra le altre, da Cass. Cass. n. 11432 del 18/06/2004, Cass. n. 29490 del 17/12/2008, Cass. n. 5939 del 12/03/2018) secondo il quale il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2.

7. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo giudizio.

8. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

9. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019

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