Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.15682 del 11/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10721/2018 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2878/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

chep.:

la Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 2878/2017 del 23/10/2017, accoglieva il ricorso ex L. n. 89 del 2001, depositato il 17.11.2009, in relazione all’irragionevole durata di un procedimento ex legge Pinto, introdotto nel dicembre 2004 e definito nel maggio 2009, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed alle spese di lite nella misura di Euro 8,00 per spese vive ed Euro 210,00 per compenso professionale;

– la corte territoriale riteneva applicabili le tariffe di cui alla tabella 7 del D.M. n. 55 del 2014, relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione;

– per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso L.D. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione”, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., per avere la corte territoriale determinato le spese di lite sulla base della tabella 7 del D.M. n. 55 del 2014, che si riferisce ai procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre avrebbe dovuto applicare la tabella 12 del citato decreto ministeriale, relativa ai procedimenti contenziosi;

– il motivo è fondato;

– secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato, per l’attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (Cassazione civile sez. II, 27/06/2018, n. 16996; Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, n. 23187);

ha, pertanto, errato la corte territoriale ad applicare la tabella 7 allegata al D.M. n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, liquidando la somma di Euro 210,00 per compensi professionali;

il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi liquidare la somma di Euro 286,00, tenuto conto della medesimezza delle questioni trattate (Euro 67,50 per la fase di studio, Euro 67,50 per la fase introduttiva, Euro 51,00 per la fase istruttoria, Euro 100,00 per la fase decisionale), oltre, IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, con distrazione in favore dagli avv.ti Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, l’importo complessivo di Euro 286,00 oltre spese generali ed accessori, distratto in favore degli avv.ti Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo; condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore avv.ti Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, liquida in Euro 325,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019

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