LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3288-2018 proposto da:
C&J CLARK INTERNATIONAL LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA COSSU;
– ricorrente –
contro
INTERNATIONAL LEATHER SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA MARAGNA;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2757/2017 del TRIBUNALE di VERONA.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando la giurisdizione italiana.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La s.r.l. International Leather Service (d’ora in avanti I.L.S.) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Verona la C & J Clark International Limited (d’ora in avanti Clark), chiedendo che, previo accertamento della valida stipulazione di un contratto, fosse accertato il grave, improvviso ed ingiustificato inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con l’attrice, con conseguente risoluzione del vincolo per fatto e colpa esclusivi della Clark e condanna al risarcimento del danno nonchè in via subordinata che fosse accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale ex art. 1337 c.c. ed in ogni caso che fosse accertato il danno all’immagine subito dall’attrice con conseguente condanna al risarcimento del danno.
A sostegno dell’azione proposta la I.L.S. ha dedotto l’esistenza di un contratto con oggetto complesso costituito da: attività di consulenza nella scelta dei pellami e delle concerie per alcune tipologie di calzature che la Clark voleva mettere in produzione; controlli di qualità sui pellami; impegno di avvalersi della conceria Faeda, di cui I.L.S. era agente, quale fornitore principale delle scarpe per bambino; svolgimento di attività di marketing consistente tra l’altro nella organizzazione di eventi promozionali; produzione di quantità minime convenute tra le parti di calzature da bambino per la primavera estate 2017 con i pellami ordinati da Faeda; attività di coordinamento del progetto ***** e ricerca e sviluppo di pellami. A fronte della molteplicità e reciprocità degli impegni assunti, la Clark non ha eseguito gli ordini pattuiti, nonostante fossero stati prodotti quantitativi di calzature rivolti ai mercati asiatici con la dicitura ***** e con il marchio Faeda, adducendo difficoltà finanziarie e dall’ottobre 2016 non ha più proceduto alle richieste di forniture come pattuito, nonostante la richiesta di cd. traveller samples ovvero i campioni vincolanti.
In conclusione, fino a dicembre 2016) sono continuate le consegne di pellami Faeda a Clark ma in misura molto inferiore a quella pattuita nonostante il puntuale adempimento agli ordini pregressi e la predisposizione di tutti i materiali necessari per i più consistenti ordinativi previsti.
2. In merito alla giurisdizione del giudice italiano l’attrice ha rilevato che la stessa discende dall’art. 7 del Regolamento UE 1215 del 2012 vincolante anche il Regno Unito e l’Irlanda. Alla luce di tale norma, la giurisdizione può essere radicata nel luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio avrebbe dovuto avere esecuzione in Italia ove hanno sede le concerie che fanno parte del *****. Anche alla luce del Reg. Ce n. 593 del 2008 che riguarda la legge nazionale applicabile nelle decisioni in materia civile e commerciale, per i contratti di vendita di beni, prestazione di servizi, franchising e distribuzione, si applica la legge del paese del venditore, del prestatore di servizi o dell’affiliato. Alla medesima conclusione si giunge anche in relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 57 ancorchè tale disciplina abbia applicazione residuale.
3. Nel costituirsi in giudizio la Clark ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nel corso del giudizio di primo grado ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
3.1 Ha sostenuto, al riguardo, che l’art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 stabilisce come foro generale quello del convenuto. La società convenuta ha sede nel Regno Unito senza rappresentanze o sedi secondarie in Italia. Gli ulteriori criteri previsti dal Regolamento devono essere applicati restrittivamente, come precisato dalla Corte di Giustizia. Il criterio invocato dalla parte attrice, impone che si controverta in materia contrattuale. Ma è proprio l’esistenza di una fonte contrattuale che viene contestata. Il criterio della causa petendi e del petitum sostanziale non può operare ove la prospettazione attorea sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia dal giudice precostituito per legge. La determinazione della giurisdizione non può essere fondata soltanto sulla prospettazione della domanda ma deve intervenire alla luce della verifica della vera natura della controversia da stabilire alla luce delle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
La Corte di Giustizia ha in una recentissima pronuncia fornito la definizione della materia contrattuale affermando che l’azione del ricorrente, per rientrare in tale materia, deve fondarsi su un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra. Nella specie non solo la Clark non ha assunto alcun obbligo negoziale ma vi è l’evidenza documentale del rifiuto di assumerne. Peraltro, neppure nella prospettazione attorea è dedotta qualsivoglia obbligazione della Clark che abbia le caratteristiche di reciprocità/interdipendenza e sinallagmaticità richiamate dalla Corte di Giustizia. Il contratto di cui si chiede l’accertamento sarebbe un contratto complesso in forza del quale ciascuna parte si sarebbe gratuitamente obbligata nei confronti dell’altra a tutta una serie di prestazioni prive di remunerazione diretta salvo quella indiretta ad esclusivo beneficio di ILS rappresentata dalle provvigioni sulle vendite di pellame eseguite da Faeda. L’impegno di Clark consisterebbe nella asserita produzione minima garantita che tuttavia si fonda sull’unilaterale prospettazione documentale dell’impegno.
Il criterio sussidiario in conclusione non dovrebbe applicarsi in mancanza della volontaria assunzione di obblighi reciproci.
3.2 Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento della prestazione dedotta in giudizio, la Clark contesta che l’ipotetica obbligazione individuata dalla I.L.S. avrebbe dovuto avere esecuzione in Italia. L’art. 7 del Regolamento citato stabilisce che il luogo dell’adempimento per la vendita coincide con quello in cui i beni dovevano essere venduti o consegnati e per la prestazione di servizi in quello in cui gli stessi avrebbero dovuto essere prestati. Nessuna delle obbligazioni descritte può rientrare nella categoria della prestazione di servizi dal momento che, secondo la Corte di Giustizia, la parte che li fornisce deve effettuare una determinata attività in cambio di un corrispettivo. Nessuna delle attività indicate da I.L.S. prevedevano un corrispettivo di qualsiasi natura a carico di Clark. In relazione al luogo, la Corte di Giustizia e la giurisprudenza di legittimità hanno affermato che deve aversi riguardo a quella tra le obbligazioni derivanti dal contratto che sia stata posta a fondamento della domanda proposta dall’attore, sulla base della disciplina sostanziale che alla stregua delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito trova applicazione nel caso specifico. Ne consegue che il luogo dell’adempimento va individuato secondo la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. L’obbligazione principalmente dedotta in giudizio (in mancanza di obbligazioni reciproche o sinallagmatiche) consiste nel porre a carico di Clark l’obbligo di produrre un determinato quantitativo di calzature, con pellami ordinati a Faeda, nelle quantità convenzionalmente stabilite. Tale obbligazione, tuttavia, sorge nel Regno Unito, potendo soltanto dalla sede Clark partire gli ordini di acquisto pellami, secondo gli impegni asseritamente assunti.
Quanto alle altre obbligazioni esse hanno natura secondaria od accessoria e sono ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.
3.3 Sulla giurisdizione relativa alla responsabilità precontrattuale la domanda ha natura subordinata; in relazione alla responsabilità aquiliana il luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, inteso come danno iniziale, è il Regno Unito, dove la Clark ha posto in essere la dedotta condotta lesiva (prevalentemente omissiva). Il luogo dell’evento dannoso non va confuso con quello in cui si verificano le conseguenze lesive.
4. Il procuratore generale nella propria requisitoria scritta ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che la causa petendi deve essere individuata nell’inadempimento ad un obbligo contrattuale (il contratto avrebbe ad oggetto consulenza ed intermediazione nel settore della lavorazione delle pelli) e che l’insussistenza del vincolo sia una questione che attiene al merito.
5. La I.L.S. ha resistito con controricorso al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
6. E’ necessario qualificare esattamente la situazione giuridica soggettiva dedotta nel giudizio di merito. Dall’esame complessivo degli atti delle parti, deve rilevarsi che dalla prospettazione della società attrice nel giudizio di merito emerge l’esistenza di due distinti rapporti giuridici, l’uno riguardante la I.L.S. e la Faeda, l’altro la I.L.S. e la Clark. Può essere tralasciato il rapporto di fornitura di beni e servizi tra Faeda e Clark, in quanto ininfluente ai fini della determinazione della giurisdizione.
Tra la I.L.S. e la Faeda, per riconoscimento espresso della società attrice è stato stipulato un rapporto di agenzia (cfr. memoria ex art. 378 c.p.c. par. 1) all’interno del quale la I.L.S., in qualità di agente, si è impegnata nel reperimento in favore di Faeda di ordini di acquisto pellami (in particolare di alcune selezionate tipologie di essi) da parte di Clark. Con quest’ultima società, il rapporto così come qualificato dall’attrice (in memoria ex art. 378 c.p.c. par. 1) ha ad oggetto attività di ricerca, consulenza, sviluppo, marketing relativa al progetto proposto alla Clark “*****” avente ad oggetto la produzione di particolari tipologie di scarpe, caratterizzate da peculiari elementi stilistici, realizzate con pellami ordinati a Faeda, in quantità consistenti, che quest’ultima azienda ha realizzato in conformità ai quantitativi prospettati nel progetto. In relazione a quest’ultimo rapporto la Clark avrebbe assunto l’impegno di realizzare il progetto secondo gli obiettivi di produzione previsti nello stesso senza tuttavia adempiervi in concreto.
7. Non rileva ai fini dell’oggetto del presente giudizio, come esattamente rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il vincolo contrattuale descritto dall’attrice si sia perfezionato. E’ sufficiente la prospettazione della causa petendi, nella specie chiaramente esposta anche mediante l’elencazione dei rapporti intercorsi tra I.L.S. e Clark mentre l’effettività del vincolo costituirà oggetto del giudizio di merito.
8. Coerentemente con la conforme indicazione delle parti e del Procuratore generale, trova applicazione nella specie il Regolamento UE n. 1215 del 2012. In relazione al prospettato rapporto contrattuale, la giurisdizione può essere determinata sulla base di fori concorrenti ed alternativi nei limiti indicati nel Regolamento. Il foro generale del domicilio del convenuto, stabilito dall’art. 4 del Regolamento ha applicazione e valenza generale, secondo quanto indicato dal quindicesimo Considerando, e può essere derogato solo in alcuni casi rigorosamente predeterminati, quando la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichino un diverso criterio di collegamento. Con riferimento al rapporto dedotto in giudizio devono essere, tuttavia, esaminati anche i fori indicati nell’art. 7, relativi alle cd. competenze speciali. La prima di queste competenze riguarda proprio la materia contrattuale e prevede che possa essere scelto il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (art. 7, n. 1, lett. a), da individuarsi, nel caso della compravendita di beni, nel luogo dove i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo in cui servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
9. Nessuno dei fori indicati, in relazione al rapporto negoziale così come prospettato dalla società attrice conduce all’individuazione della giurisdizione italiana. Oltre al foro generale, essendo la società incontestatamente domiciliata nel Regno Unito, l’esame dei fori alternativi richiede un’indagine più approfondita sull’oggetto del contratto dedotto in giudizio e sull’obbligazione inadempiuta della Clark.
9.1 Il criterio di collegamento alternativo al foro del convenuto in materia contrattuale è, per l’art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Il contratto che si prospetta concluso tra I.L.S. e Clark ha un oggetto composito di obblighi a carico di I.L.S. sintetizzabili in un’attività di consulenza e ricerca finalizzata agli obiettivi di produzione e vendita dei prodotti facenti parti del progetto “*****”. Da parte di Clark l’obbligazione di cui si lamenta l’inadempimento è quella di non aver realizzato ordinativi coerenti con le previsioni progettuali a fronte dell’esecuzione dell’attività promozionale svolta da I.L.S. In relazione a questa obbligazione che costituisce il fondamento della domanda principale di I.L.S., il luogo dell’esecuzione della stessa non può che individuarsi nel Regno Unito, coincidendo con la sede della Clark, dalla quale sarebbero dovuti partire gli ordinativi di pellami da richiedere a Faeda per la realizzazione del progetto. L’identificazione del luogo di esecuzione della prestazione a carico della Clark non può coincidere con quello nel quale gli ordini dovevano essere eseguiti da Faeda, non essendo dedotto in giudizio il rapporto tra Faeda e Clark o tra I.L.S. e Faeda ma solo quello tra le parti del presente giudizio, incentrato sulla prospettazione di un rapporto sinallagmatico consistente in un’ampia attività di promozione, consulenza e ricerca di mercati posta a carico da I.L.S. e dall’esecuzione di un certo quantitativo di acquisto pellami Faeda da parte di Clark. Gli ordini non effettuati dovevano partire inevitabilmente dalla sede della Clark, ovvero dalla parte tenuta all’esecuzione dell’obbligazione contrattualmente prevista o comunque desumibile, secondo la buona fede contrattuale, dall’accordo stipulato.
9.2. L’individuazione del foro non muta ove si voglia configurare l’oggetto del contratto come di prestazione di servizi da parte di I.L.S. a Clark in cambio dell’impegno ad eseguire ordini di pellami in una certa quantità a Faeda, così spostando la localizzazione del foro dall’obbligazione della Clark alle prestazioni poste a carico di I.L.S. I “servizi” resi dalla parte attrice o non hanno una localizzazione certamente rientrante nell’ambito del territorio dell’UE o sono localizzabili nel Regno Unito, secondo la puntuale descrizione dell’attività promozionale svolta da I.L.S. La sede della I.L.S. non risulta essere stata il luogo nel quale si è svolta la complessa attività promozionale prospettata. Deve, pertanto, escludersi la giurisdizione italiana anche in relazione al criterio di collegamento costituito dalla natura giuridica, quanto meno prevalente, dell’oggetto del contratto. Peraltro, in mancanza di una localizzazione univoca del luogo di prestazione dei servizi, soccorre il criterio generale del foro del convenuto.
9.3. Ove, infine, si voglia riconoscere alle prestazioni reciprocamente dovute dalle parti, così come risultanti dalla prospettazione attorea, natura mista e non riducibile ad alcuna tipizzazione, ugualmente la giurisdizione del Regno Unito s’impone sia alla luce del criterio generale che del criterio dell’obbligazione di cui si assume l’inadempimento.
10. In relazione alla domanda subordinata, relativa al riconoscimento della responsabilità precontrattuale a carico di Clark, la giurisdizione del Regno Unito si fonda sul principio affermato dalle S.U. di questa Corte (S.U. N. 10233 del 2017; 2926 del 2012) secondo il quale la giurisdizione si radica con esclusivo riferimento alla domanda principale.
11. Anche ove si assuma come causa petendi la domanda di risarcimento dei danni da illecito civile doloso o colposo deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano. L’art. 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 stabilisce come criterio di collegamento il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o possa avvenire. La norma, che riproduce quella precedentemente contenuta nell’art. 5 n. 3 del Regolamento n. 44 del 2001, antevigente, è stata costantemente interpretata dalle S.U. di questa Corte anche alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia, nelle pronunce 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 – nel senso di identificare il luogo in cui l’evento è avvenuto in quello in cui è sorto il danno, “cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell’evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l’evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima”.(S.U. 27164 del 2018). Nella specie, il “fatto causale” consistente nel dedotto inadempimento di Clark si è verificato ed ha prodotto i suoi effetti lesivi nel Regno Unito, non potendosi questi ultimi confondersi con le conseguenze e le ricadute patrimoniali nella sfera giuridico patrimoniale della società italiana.
12. in conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La complessità della fattispecie dedotta in giudizio induce alla compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese processuali del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019