LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16531-2018 proposto da:
HARCOURT LIFE IRELAND DAC (già SCOTTISH MUTUAL INTERNATIONAL PLC), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSCAR PODDA;
– ricorrente –
contro
S.F., SWISS ASSET HOUSE S.A., BANK OF SCOTLAND PLC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 504/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO (r.g.
n. 1040/2015), emessa il 30/01/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;
udito l’Avvocato Daniela Jouvenal.
CONSIDERATO
che la Harcourt Life Ireland DAC (verosimilmente presupponendo, benchè non documentando, la sua successione alla Scottish Mutual International PLC) ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 504 del 30/01/2018 della Corte d’appello di Milano, notificata il 27/03/2018, con cui è stata, in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1534 del 17/09/2014, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di S.F. – proposta con atto di citazione notificato il 16/12/2009 – per la declaratoria di nullità del contratto di mandato stipulato con la Protrust Switzerland s.a. (poi Master Trust s.a. e poi Swiss Asset House s.a.) e dei collegati contratti stipulati con Bank of Scotland plc e Scottish Mutual International plc, integranti una polizza unit linked ed oltretutto con esercizio abusivo in Italia della prestazione al pubblico di servizi di investimento da parte della prima convenuta, con condanna solidale delle convenute alla restituzione del capitale investito (pari ad Euro 103.000) ed al risarcimento del danno, nonchè declaratoria di insussistenza di alcun debito nei confronti della Bank of Scotland;
che, in particolare, l’attore aveva prospettato di aver conferito mandato fiduciario alla società svizzera, la quale – agendo quale mandatario senza rappresentanza – aveva per suo conto sottoscritto una polizza c.d. unit linked con una compagnia di assicurazioni scozzese, costituita in pegno a favore della banca scozzese che aveva fornito circa il 70% della somma necessaria per la sottoscrizione; e che, raggiunta dal credito della banca mutuante un’entità superiore al controvalore della polizza data in pegno, quella aveva agito per il riscatto di questa, che fu a quella interamente liquidata, con perdita per il cliente di ogni suo credito;
che, per quel che qui interessa, l’attore aveva sostenuto la giurisdizione del giudice italiano, nonostante la clausola di “competenza” esclusiva del giudice svizzero contenuta nel contratto con la mandataria Protrust, in forza dell’art. 14 della Convenzione di Lugano del 16/09/1988 in materia di contratti coi consumatori, nonchè, nei confronti dell’assicuratrice SMI ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. b) e 16 del Regolamento (CE) n. 44/01 e della banca mutuante BoS ai sensi dell’art. 16, n. 1 di quest’ultimo; ma il giudice di primo grado – chiamate in causa dalla società svizzera della BS Consulenze Assicurative s.a. e la Protrust AG Liechtenstein – aveva declinato la giurisdizione italiana una volta esclusa la qualità di consumatore in base proprio dell’invocata Convenzione (non sussistendo i presupposti per la qualifica di consumatore di cui all’art. 13 di quella) ed in base non solo al diritto svizzero, legge scelta per regolare il rapporto, ma pure a quello italiano;
che l’appello dello S. fu accolto dalla corte territoriale, che ritenne di verificare, ritenutala sussistente per inadempiuto onere di provare il contrario in capo ai convenuti, la qualifica di consumatore in capo all’appellante alla stregua della legge italiana (D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 3, lett. a) e art. 33, comma 1, lett. u)), reputata applicabile in ragione della nazionalità italiana dell’attore ed accollando l’onere – poi qualificato inadempiuto – della dimostrazione dell’insussistenza dei relativi presupposti alle convenute;
che nessuno degli intimati – notificato il ricorso peraltro alla Bank of Scotland al suo difensore in primo grado nonostante fosse rimasta contumace in appello e non constando notificazione alle chiamate in causa – resiste con controricorso;
che solo direttamente alla pubblica udienza del 07/05/2019 la ricorrente deposita atto di rinuncia;
che la rinuncia è rituale, siccome formulata in un atto univoco in tal senso e sottoscritto dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri: atto del quale non era necessaria la notifica ad alcuna delle controparti, non avendo queste espletato attività difensiva nella presente sede di legittimità;
che tale ultima circostanza rende superfluo provvedere sulle spese, sicchè la presente pronuncia si deve limitare, nella forma dell’ordinanza, a dichiarare estinto il giudizio di legittimità;
che non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per le impugnazioni, non applicabile ai casi di estinzione (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560), diversi dalla reiezione integrale di queste.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019