LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3180/2014 proposto da:
Banca Della Campania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Lucullo n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sole Gianluca, rappresentata e difesa dall’avvocato Volino Edoardo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimento ***** S.p.a. in liquidazione in persona del curatore fallimentare N.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Portuense n. 104, presso lo studio della Sig.ra De Angelis Antonia, rappresentato e difeso dall’avvocato Parrilli Giuseppina, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2018 dal cons. Paola Vella.
RILEVATO
che:
– la Banca Della Campania S.p.a. (poi fusa per incorporazione in Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop., oggi BPER BANCA S.p.A.) ha impugnato il decreto del Tribunale di Salerno di rigetto della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.p.a. in liquidazione, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso;
– successivamente l’avv. Edoardo Volino, munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 26/09/2018, ritualmente notificato alla controparte, stante il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti, anche in termini di compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
che:
– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio a spese compensate, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non va invece disposto il pagamento del doppio contributo, trattandosi di meccanismo sanzionatorio (previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato nel 2012) volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (ex multis Cass. nn. 13636/15, 3542/2017, 15996/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019