Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15784 del 12/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13103/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Avellino Via T. Benigni 10 presso lo studio dell’Avv.to Antonio Barone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4636/2017 in data 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/3/2019 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 10/11/2017, ha revocato il provvedimento del Tribunale nella parte in cui dichiarava inammissibile il ricorso davanti al Tribunale e revocava il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e nel merito ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine alle istanze avanzate da M.A. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Bangladesh aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese in quanto temeva di essere ucciso a causa di una disputa violenta per il possesso di un terreno coltivabile nella quale era rimasto coinvolto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha attivato il potere istruttorio officioso e non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria al fine di accertare la reale situazione del paese di provenienza ed ai fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8,11, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha ritenuto esistente sulla base del racconto del ricorrente i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la grave violazione dei diritti umani fondamentali.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare correttamente la situazione di violenza in Bangladesh e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine reperibili su siti affidabili quali quelli del Ministero degli Esteri in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo.

Ritiene questa Corte che nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.

Nella fattispecie il giudice di merito ha solo genericamente esaminato la situazione politica del Bangladesh e ritenuto l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine senza tuttavia dare conto dei siti internet consultati o delle fonti dalle quali provengono le informazioni riportate violando così il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al terzo motivo, assorbito il quarto rigettati i primi due motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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