LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19652/2018 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Avellino Via Tranquillino Benigni 10 presso lo studio dell’Avv.to Antonio Barone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la ORDINANZA del Tribunale di Napoli n. 3750/2018 in data 22/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/3/2019 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 22/5/2018 ha annullato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine alle istanze avanzate da B.A. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ed ha riconosciuto al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese a causa del pericolo di morte cui era esposto in quanto un delinquente a cui aveva dato la caccia in qualità di poliziotto, attività da lui esercitata in patria, aveva intenzione di ucciderlo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con conroricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale non ha attivato il potere istruttorio officioso e non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria al fine di accertare la reale situazione del paese di provenienza ed i fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8,11, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale non ha ritenuto esistente sulla base del racconto del ricorrente i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la grave violazione dei diritti umani fondamentali.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare correttamente la situazione di violenza in Pakistan e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine reperibili su siti affidabili quali quelli del Ministero degli Esteri e di Amnesty International in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo.
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo.
Ritiene questa Corte che nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.
Nella fattispecie il giudice di merito ha solo genericamente esaminato la situazione politica del Pakistan e ritenuto l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine senza tuttavia dare conto dei siti internet consultati o delle fonti dalle quali provengono le informazioni riportate violando così il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. In ordine al quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata ha già riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria e pertanto il motivo è inammissibile in quanto censura il rigetto della domanda che invece è stata accolta.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al terzo motivo, inammissibile il quarto rigettati i primi due motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019