LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20173-2017 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO SITTA, CRISTIANA SITTA;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE GARCEA;
– controricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE PLC, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIACHIARA GIAMPAOLO;
– controricorrente –
contro
DOMUS NOVA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 103/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 G.N. convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna la società Domus Nova s.r.l. e la dottoressa S.R., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che l’attrice assumeva di avere sofferto poichè le convenute, prima di sottoporla ad un intervento chirurgico di mastoplastica, avvenuto il 30 agosto 2006, non adempirono “la procedura di raccolta del consenso informato”.
Le convenute si costituirono e contrastarono la domanda; S.R. chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Zurich Insurance p.l.c..
2. Con sentenza 19 dicembre 2013 n. 42 il Tribunale di Ravenna ritenne sussistente la responsabilità delle convenute, ma rigettò la domanda ritenendo che l’indennizzo versato alla paziente dall’assicuratore delle responsabilità civile della società Domus Nova, in sede stragiudiziale, fosse stato sufficiente a ristorare l’intero danno patito dall’attrice.
La sentenza venne appellata da G.N..
3. La Corte d’appello di Bologna con sentenza 16 gennaio 2017 n. 103 rigettò il gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
(a) il gravame fosse inammissibile nella parte tesa a dimostrare l’avvenuta violazione del diritto all’informazione da parte della paziente, dal momento che il giudice di primo grado aveva concordato sulla effettiva sussistenza della violazione di tale diritto;
(b) l’appellante non avesse “specificamente impregnato la sentenza nella parte in cui questa ha valutato esaustiva la somma già corrisposte dalla Unipol in relazione alle varie possibili voci di danno, ritenendole già compensate con la predetta somma”.
La Corte d’appello precisò che il Tribunale, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto che la somma già versata all’attrice dall’assicuratore della convenuta doveva ritenersi idonea a risarcire sia il danno biologico temporaneo, sia il danno consistente nella violazione del diritto all’autodeterminazione.
La Corte d’appello, infine, rilevò che l’intervento non aveva lasciato postumi permanenti, e che non vi era prova dell’esistenza di un danno patrimoniale.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.N., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi S.R. e la Zurich Insurance p.l.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Ambedue le parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso: sia per tardività ai sensi dell’art. 325 c.p.c., sia per intempestività del deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
1.2. L’eccezione di improcedibilità è infondata: il ricorso, infatti, è stato spedito nella Cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio postale, con plico impostato il 1.9.2017. Sicchè, essendo avvenuta la notifica dell’impugnazione il 21.7.2017, il termine di venti giorni prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, fu rispettato.
Infatti, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia spedito per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c. è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, a nulla rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 26/06/2007, Rv. 597835 – 01).
1.3. L’eccezione di tardività dell’impugnazione è, invece, fondata.
La società Zurich risulta avere notificato alla odierna ricorrente la sentenza d’appello, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il 21.1.2017. Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. è dunque scaduto il 22.3.2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 17.7.2017.
Non rileva, ai fini del decorso del suddetto termine di 60 giorni, la circostanza che la notifica della sentenza sia avvenuta ad opera non della originaria convenuta ( S.R.), ma dal terzo che quest’ultima chiamò in causa (la Zurich).
Da un lato, infatti, S.R. con l’atto di chiamata in causa della Zurich chiese che, in caso di accertamento della sussistenza della propria responsabilità, questo vincolasse e fosse opponibile al proprio assicuratore della responsabilità civile. Dall’altro lato la società Zurich, costituendosi nel giudizio di primo grado, negò che la propria assicurata avesse tenuto una condotta colposa, e chiese (anche) che la domanda attorea fosse rigettata nel merito.
La domanda attorea venne rigettata sia in primo che in secondo grado, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta da S.R..
Ricorrendo queste tre circostanze (rigetto della domanda principale, assorbimento della domanda di garanzia, impugnazione proposta dal danneggiato soccombente), le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che nell’ipotesi suddetta si costituisce tra tutte e tre le parti le parti un litisconsorzio unitario di natura processuale, il quale rende le cause inscindibili (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01).
1.4. Quando più cause cumulate sono legate da un rapporto di inscindibilità, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione, in virtù del quale la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti fa decorrere il termine breve (ex art. 325 c.p.c.) per proporre l’impugnazione, nei confronti sia del notificante che del destinatario della notificazione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010, Rv. 611331 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012, Rv. 621318 – 01).
Pertanto la notifica della sentenza d’appello, compiuta al difensore di G.N. su istanza della Zurich, è stata idonea a far decorrere anche nei confronti dell’odierna ricorrente il termine breve per proporre ricorso per cassazione, di cui all’art. 325 c.p.c..
2. Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
2.1. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, ad abundantiam questa Corte rileva che l’unico motivo di censura proposta dalla ricorrente sarebbe stato comunque inammissibile anche per una seconda ragione.
Con l’unico motivo di ricorso, infatti, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perchè, secondo la sua prospettazione, la suddetta sentenza “omette di ravvisare come autonoma e distinta voce di risarcimento la mancanza di informazione di consenso informato dell’attrice, omettendo di assumere che la mancanza del consenso informato costituisce di per sè un danno”.
Tale censura, tuttavia, è totalmente estranea alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
La ricorrente infatti lamenta che non le sia stato accordato il risarcimento del danno non patrimoniale patito per non essere stata adeguatamente informata, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto tale danno esistente e risarcibile, ma già adeguatamente ristorato dalla somma già percepita dalla vittima prima del giudizio. Il ricorso, dunque, impugna una statuizione che nella sentenza impugnata non c’è.
3. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna G.N. alla rifusione in favore di Zurich Insurance p.l.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna G.N. alla rifusione in favore di Zurich Insurance p.l.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019