Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15808 del 12/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31389-2018 proposto da:

C.V. RICORSO NON DEPOSITATO AL 09/11/2018;

– ricorrente –

contro

B.D. & FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MUNARETTO;

– controricorrente –

contro

ENOTECA ITALIA DI CAPANNI MARGHERITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 463/2018 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.

RILEVATO

CHE:

C.V. ha proposto ricorso a questa Corte nei confronti di B.D. e Figli srl e della Enoteca Italiana di C.M. avverso la sentenza n. 463/2018 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto in procedimento, pendente tra le parti, avente ad oggetto riassunzione opposizione di terzo all’esecuzione per accertamento diritto di proprietà.

Al ricorso ha resistito con controricorso la società B.D. & Figli srl, che ha depositato copia del ricorso notificato ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo.

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito presso la Cancelleria di questa Corte del ricorso notificato.

Alla improcedibilità del ricorso consegue che parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla controparte nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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