LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2377-2018 proposto da:
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PRENCIPE;
– ricorrente –
contro
B. F.LLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato SILVIA COMOGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO VALENTE;
– controricorrente –
contro
D.G., SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 891/2017 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
la B. s.r.l. conveniva in giudizio la società Zurich, esponendo di essere cessionaria dei crediti risarcitori originati da un sinistro stradale in cui un’automobile, di proprietà di D.G. e assicurata dalla società Cattolica Assicurazioni, aveva danneggiato l’automezzo del suo cedente, D.M., assicurato dalla società Zurich;
la stessa B. rinunciava, in seguito, agli atti del giudizio nei confronti della Zurich, e introduceva un nuovo giudizio nei confronti di D. e della società Cattolica Assicurazioni, riproponendo la medesima domanda di condanna al pagamento delle somme indicate come dovute;
si costituiva la Zurich, in forza di mandato irrevocabile rilasciato dalla società Cattolica, resistendo alla domanda;
il giudice di pace dichiarava inammissibile l’intervento della Zurich e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
il tribunale, pronunciando sull’appello della Zurich, lo rigettava rilevando che l’appellante doveva ritenersi aver proposto intervento autonomo correttamente dichiarato inammissibile dal giudice di prime cure poichè elusivo del diritto del danneggiato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, non potendo d’altro canto rimettersi alle due compagnie assicurative l’opzione della loro compresenza in lite, non prevista dal codice delle assicurazioni private, e infine non potendo ravvisarsi alcun interesse meritevole di tutela dell’assicuratore del danneggiato a veder dichiarata la soccombenza del proprio assicurato in una controversia un cui risulti evocata la compagnia di assicurazione del danneggiante, peraltro nel caso rimasta contumace;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la Zurich Insurance Public Limited Company, articolando due motivi;
resiste la Allianz s.p.a., che ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 77,100,105 e 317 c.p.c., degli artt. 1362 e 1365 c.c., poichè il tribunale avrebbe errato nel ritenere proposto un intervento autonomo da parte della deducente, posto che, come dedotto appellando la decisione del giudice di pace, si era viceversa costituita in giudizio in nome e per conto della Cattolica Assicurazioni in forza di mandato irrevocabile con rappresentanza sin dal primo grado, sicchè non era stata lesa alcuna facoltà di scelta del danneggiato e non sussisteva alcun difetto di interesse;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., poichè anche ritenendo proposto un intervento, il tribunale avrebbe errato nel valutarlo inammissibile, atteso che l’interesse allo stesso derivava dal pacifico e accertato mandato irrevocabile rilasciato a tal fine dalla Società Cattolica Assicurazioni.
Ritenuto che:
è opportuno evidenziare che il ricorso, pur concernendo una questione pregiudiziale in rito originata da una pronuncia c.d. parziale che ebbe ad accoglierla in prime cure con conferma in seconde, è ammissibile non ostandovi l’art. 360 c.p.c., comma 3, proprio perchè questa norma, nell’inibire l’immediato gravame di legittimità avverso “sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio” si riferisce al giudizio devoluto al giudice di appello e non a quello nella sua complessiva situazione di pendenza (Cass., Sez. U., 10/02/2017, n. 3556);
il primo motivo è fondato per quanto di ragione, con assorbimento del secondo;
infatti, risulta dalle trascrizioni contenute nel ricorso e dai corrispondenti atti di causa richiamati e prodotti che:
a) la Zurich si era espressamente costituita – in forza del mandato irrevocabile esteso all’opzione della rappresentanza sostanziale rilasciato dalla Cattolica (pag. 3 del ricorso, produzione sub 1 della parte in prime cure) – “in nome e per conto dell’impresa assicuratrice del responsabile civile” (pag. 9 del ricorso, riproduttiva “parte qua” della comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
b) la Zurich aveva censurato la decisione del giudice di pace di dichiarare inammissibile quello che qualificò “intervento”, deducendo, con l’appello, le medesime ragioni sub a) (pag. 5 del ricorso riproduttiva “parte qua” dell’atto di appello);
consegue che:
aa) non vi è stato alcun intervento ma una costituzione in nome e per conto della Società Cattolica, sicchè, anche nella prospettiva della censura, non può esservi stata alcuna lesione dell’art. 144 c.a.p., fermo restando che rimane pertanto estranea a questo scrutinio la questione dell’ammissibilità dell’intervento in parola;
bb) non può esservi alcun giudicato ostativo, come suggestivamente sostenuto in controricorso, atteso che la questione posta con l’appello non risulta essere stata limitata all’ammissibilità e validità dell’intervento;
quanto sopra investe e supera sia la “ratio decidendi” inerente alla pretesa violazione della facoltà del danneggiato di evocare in lite l’assicurazione del responsabile civile; sia la “ratio” della pretesa violazione del divieto di compresenza in giudizio delle due compagnie di assicurazioni; sia la “ratio” della pretesa carenza di interesse della società di assicurazione del danneggiato;
del resto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal c.a.p., è logicamente possibile che l’assicurazione del danneggiato si trovi a svolgere difese in contrasto con la richiesta risarcitoria avanzata da quest’ultimo (Cass., 01/08/2018, n. 20383, pagg. 5-6: nella specie, a fronte di una richiesta proposta dal danneggiato ex art. 144 c.a.p. nei confronti del conducente antagonista e del suo assicuratore, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell’assicurazione del danneggiato quale mandataria con rappresentanza della compagnia assicuratrice convenuta, anche in quel caso Cattolica Assicurazioni);
deve pertanto concludersi che è stato indebitamente estromesso un soggetto processuale utilmente costituito in giudizio: non si versa, cioè, nell’ipotesi di rigetto della domanda avanzata contro quella parte nel merito, declinata impropriamente come estromissione, che imporrebbe la decisione del giudice di appello senza rimessione al primo giudice (Cass., 22/07/2004 n. 13766, Cass., 29/04/2015, n. 8693);
si versa, invece, nell’ipotesi d’indebita estromissione ex art. 354 c.p.c., comma 1, che impone la rimessione al primo giudice a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (cfr., in caso di omessa integrazione del contraddittorio, Cass., 16/03/2018, n. 6644);
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al giudice di pace di Asti perchè pronunci anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019