LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 4864-2019 proposto da:
E.T.Y.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO DEL PRETE;
– ricorrente –
contro
U.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18925/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
CONSIDERATO
Che:
E.T.Y.M. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 18925/17, depositata il 31 luglio 2017, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da U.F. nei confronti della predetta e avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, depositata il 25 ottobre 2012, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis;
U.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
la ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della richiamata sentenza nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente U.F. al pagamento delle spese del giudizio in favore della E.T.Y.M. anzichè in favore dello Stato, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, risultando quest’ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto dell’ordine degli Avvocati di Pesaro emesso in data 23 luglio 2010 e già depositato quale allegato n. 2) del controricorso;
il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente fondato;
ed invero il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, sicchè il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate);
inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata);
rilevato che:
l’attuale ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto dell’ordine degli Avvocati di Pesaro, emesso in data 23 luglio 2010 e già depositato quale allegato n. 2) del controricorso depositato nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 18925/2017 nonchè quale allegato n. 1) del ricorso introduttivo del presente procedimento;
con il dispositivo di tale sentenza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente in quella sede e in favore di E.T.Y.M., risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anzichè, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133;
ritenuto che:
in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata sentenza come da dispositivo;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);
non possa procedersi, in questa sede, alla liquidazione dei compensi del difensore della E.T.Y.M., come pure richiesto dalla stessa con la sua memoria (Cass., ord., 31/05/2018, n. 13806).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 18925/2017, depositata in data 31 luglio 2017, sia corretto aggiungendo, dopo “spese.”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.”; fermo il resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019