LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 32227-2018 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SORRENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA DELL’ACQUA;
– ricorrente –
contro
EMME DUE SAS DI C.M.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 27456/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
Che:
M.E., anche quale procuratore speciale di A.A.C., Ma.Ca.Al., I.R., D.S., D’.Fl.Em., quest’ultima anche quale erede di F.G. nonchè procuratrice degli altri suoi eredi F.M., F.I. e F.A., chiedeva la correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte n. 27456 del 2018 che non aveva liquidato, secondo soccombenza, anche le spese del subprocedimento di sospensione dell’esecutività della decisione di appello oggetto di ricorso per cassazione, in pendenza di quest’ultimo;
non ha svolto deduzioni la s.a.s. controricorrente.
RILEVATO
Che:
la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., in parola, spetta a questa Corte stante l’incidentalità di quel giudizio (Cass., 24/10/2018, n. 26966);
nel caso tale liquidazione era stata sollecitata nelle memorie illustrative, come è possibile, dalla lettera delle stesse (Cass., 30/09/2015, n. 19544);
l’omissione della liquidazione delle spese costituisce mero errore materiale come tale correggibile (Cass., Sez. U., 21/06/2018, n. 16415).
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 27456 del 2018, nel senso che nel dispositivo deve aggiungersi quanto segue: “Condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti relative al procedimento di cui all’art. 373 c.p.c., liquidate in Euro 3.000, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali.”.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019