LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24043-2018 proposto da:
Z.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 5290/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 15 giugno 2018 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da Z.W. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria;
in particolare il Tribunale, dopo aver escluso che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo avvenuto dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, reputava non credibile la vicenda posta a base della domanda presentata dalla richiedente asilo (la quale aveva raccontato di essersi allontanata dalla Repubblica Popolare Cinese a motivo della sua adesione alla religione cristiana della Chiesa Avventista del settimo giorno) e negava che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia Z.W., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;
resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
3. il primo motivo, nel denunciare ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 11, lett. a) e del direttiva n. 2013/32/UE, art. 5, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, censura il decreto impugnato per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, malgrado non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla commissione territoriale;
4. il motivo è fondato;
il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata in quanto il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 10 e 11, non andrebbe inteso nel senso di far discendere in maniera automatica la necessità di fissare l’udienza dalla mancanza di una videoregistrazione del colloquio svoltosi avanti alla Commissione territoriale, dovendosi invece valutare, dopo aver verificato la completezza del verbale e alla luce dell’allegazione di fatti o documenti nuovi da parte della difesa, la necessità di acquisire ulteriori elementi indispensabili per la decisione in ossequio al principio di cooperazione;
ora, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17717/2018), siffatta affermazione non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio;
il Tribunale doveva soffermarsi sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 11, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta;
il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio nel senso che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11;
nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale;
se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del cit. art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti;
dunque allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale la mancanza della videoregistrazione della sua audizione avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass. 32073/2018);
la mancata fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti configura la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 32029/2018);
5. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo giudizio;
rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019