LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22424-2017 proposto da:
L.M.F.P., P.M., (già P.M.C.), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO SPARTI;
– ricorrenti –
contro
MB FINANCE SRL, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società
SICILCASSA S.P.A. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour 17, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CARATOZZOLO;
e contro
FALLIMENTO ***** SPA 194/2014;
– intimato –
avverso la sentenza n. 484/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/03/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.
RITENUTO
I coniugi L.M.F.P. e P.M. proponevano opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. nei confronti de ***** s.p.a., avente ad oggetto un’unità immobiliare dagli opponenti acquistata in data 3 marzo 1987.
Esponevano che la società venditrice si era impegnata ad estinguere il mutuo fondiario gravante sull’immobile con il ricavato dalla vendita, all’uopo depositato presso il notaio rogante; che, a loro insaputa, il mutuo non era stato estinto e che, di conseguenza, la banca aveva sottoposto a pignoramento l’immobile senza comunicare l’inizio delle attività esecutive ai terzi proprietari; che, in realtà, la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. non rivestiva più la qualifica soggettiva di creditore fondiario, in quanto alla data di notificazione del pignoramento era stata posta in amministrazione straordinaria; che, in ogni caso, l’ipoteca si era estinta per prescrizione.
Il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione, riconoscendo agli opponenti il solo diritto ad essere risarciti dalla venditrice. I coniugi L.M. appellavano la decisione.
Il gravame veniva respinto dalla Corte d’appello di Palermo, che condannava gli appellanti alla refusione delle spese processuali nei confronti della creditrice procedente.
Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte dei coniugi L.M., di ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. ha resistito con controricorso. La curatela de ***** s.p.a., fallita nel corso del giudizio, non ha svolto attività difensive.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Depositando note difensive ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è costituita in giudizio la MB Finance s.r.l., quale cessionaria dei crediti della Sicilcassa s.p.a. in l.c.a.
CONSIDERATO
Con il primo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle ragioni per le quali sono stati riconosciuti alla Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. i privilegi processuali spettanti al creditore fondiario.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 646 del 1905, art. 20, al cui ambito di applicazione la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. doveva essere ritenuta estranea.
I due motivi, strettamente connessi, pongono il seguente quesito: se possa riconoscersi la qualità soggettiva di creditore fondiario in capo all’istituto di credito che abbia cessato la propria attività d’impresa, come nel caso di specie era avvenuto con la Sicilcassa s.p.a., che all’epoca del pignoramento era stata posta in amministrazione straordinaria, poi convertita in liquidazione coatta amministrativa.
Si tratta di una questione di diritto che presenta carattere di novità e possiede rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019