LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27156-2017 proposto da:
S.M.G., SC.MI., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato DE SISTO LUIGI, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CNP UNICREDIT VITA s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato DE VITA CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPODICASA LAURA;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 12775 del 2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO N1ARIA.
RITENUTO
che con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, accertò l’inadempimento della Fineco Vita, poi divenuta CNP Capitalia Vita e poi CNP Unicredit Vita s.p.a., rispetto all’obbligazione esistente nei confronti di S.A. e – dando atto dell’intervenuto pagamento della somma capitale dovuta, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado – condannò la Unicredit Vita s.p.a. al pagamento degli interessi dalla data di maturazione del credito fino al pagamento;
che in tale decisione la Corte d’appello compensò le spese dei due gradi di giudizio in ragioni di un terzo e condannò la società debitrice al pagamento dei residui due terzi;
che la pronuncia della Corte d’appello è stata impugnata dalla CNP Unicredit Vita s.p.a. e in quel giudizio si sono costituite Mirella e S.M.G., “quali eredi del de cuius S.A.” (r.g. n. 15183 del 2016);
che la Corte di cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza 22 maggio 2017, n. 12775, ha accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata per violazioni di legge inerenti la liquidazione delle spese ed ha rinviato per un nuovo esame alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione personale;
che contro tale ordinanza di questa Corte propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., Sc.Mi. e S.M.G., in qualità di eredi del defunto S.A., con unico atto affidato ad un solo motivo;
che resiste la Unicredit Vita s.p.a. con controricorso;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che l’art. 391-bis c.p.c., comma 4, nel testo attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone che sul ricorso per revocazione questa Corte “pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”;
che le ragioni fatte valere dalle odierne ricorrenti non sono tali da giustificare una decisione di inammissibilità ai sensi della disposizione suindicata;
che va perciò disposto il rinvio alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019