Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15836 del 12/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1870-2018 proposto da:

TINTORIA VIOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SATRICO 16, presso lo STUDIO LEGALE BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato BERNARDINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ENERGY T.I. INDUSTRIAL SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3589/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.

RILEVATO

Che:

Con sentenza del 5 ottobre 2016 il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice Tintoria Viola S.r.l. a due atti di pignoramento verso terzi notificati dalla creditrice Energy T.I. Industriale S.r.l. a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di Euro 141.962,56 quale corrispettivo di fornitura di gas naturale.

Avendo Tintoria Viola proposto appello, cui resisteva il Fallimento Energy T.I. Industriale S.r.l., la Corte d’appello di Milano lo rigettava con sentenza del 2 agosto 2017.

Tintoria Viola ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Si è difesa con controricorso: Fallimento Energy T.I. Industriale S.r.l.

Ritenuto che:

Il collegio ritiene il ricorso meritevole di trattazione in pubblica udienza, onde la causa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., deve essere rimessa alla Terza Sezione Civile perchè sia effettuata la suddetta trattazione.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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