Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15838 del 12/06/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26465-2017 proposto da:

M.B., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis,;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 2.8.2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto delle istanze volte in via gradata al riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da M.B., cittadino del Senegal, del dipartimento di Casamance, il quale ha narrato di esser fuggito dal suo Paese per le minacce di morte ricevute dal marito della donna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale e che aspettava un figlio da lui. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un primo atto notificato il 2.10.2017, ma non depositato, come da certificazione del Cancelliere del 21.11.2017, che ha iscritto a ruolo il controricorso dell’Amministrazione, e con un secondo atto notificato il 29.12.2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel nostro ordinamento processuale, vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione: la parte, una volta che abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che la pregiudica e non può, in seguito, proporre una seconda impugnazione. Detto potere, però, non può ritenersi consumato allorchè l’impugnazione sia invalida ma non sia stata ancora dichiarata improcedibile o inammissibile: in questo caso, infatti, ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., il soccombente conserva la possibilità di proporne una seconda, purchè nel termine di decadenza previsto dalla legge (cfr. Cass. 15721/011 996/08, 13062/07). Per la valutazione della tempestività occorre, però, tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. n. 18604 del 2014; n. 2848 del 2015; n. 14214 del 2018).

3. Ne consegue che, alla stregua dei dati esposti in narrativa, il ricorso, proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo (non depositato), è evidentemente tardivo.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472