LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 766-2018 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso SALVATORE PICCOLO;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, quale avente causa per cessione del portafoglio, di ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI-NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE CATTANEO;
– controricorrente –
e contro
I.D.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4311/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. M.P. conveniva in giudizio I.D.G. e la Zurich Insurance PLC, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale causato dalla condotta colposa del convenuto, che aveva invaso l’opposta corsia di marcia, urtando l’autovettura dell’attore, impattata contro un terzo veicolo.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, la quale assumeva che la responsabilità dell’incidente fosse da ricondursi esclusivamente alla condotta dell’attore, in ragione dell’elevata velocità di marcia tenuta, inadeguata alle condizioni dell’asfalto. I.D.G. restava contumace.
Con sentenza 13282/2016, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità esclusiva dell’attore, dichiarando infondata la pretesa risarcitoria.
2. Parte soccombente proponeva formale impugnazione avverso la pronuncia di prime cure. Con sentenza, 4311/2017, pubblicata il 13/10/2017, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame. Il Giudicante condivideva la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Tribunale, essendo inconfutabile l’incidenza nella causazione del sinistro della condotta colposa del danneggiato, che avrebbe perso il controllo della vettura a causa della velocità di marcia tenuta, sicuramente non consona allo stato della carreggiata interessata da violenti piogge.
3. Avverso tale pronuncia M.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. La Zurich Insurance Public limited company resiste con controricorso.
3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di condividere la proposta del relatore.
5.1. Con l’unico motivo di ricorso formulato, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla testimonianza resa dal teste S.M., e la cui valutazione avrebbe sicuramente comportato un esito diverso della lite.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità, traducendosi la censura in una critica generica della sentenza impugnata, ossia nella prospettazione di una tesi alternativa rispetto a quella fondante la decisione d’appello, ponendosi così al di fuori dei limiti di ammissibilità del ricorso individuati dalle sentenze 8053-8054/2014 pronunciate dalla Sezioni Unite di questa Corte. Infatti l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ebbene nel caso di specie tutto ciò non risulta dal motivo di ricorso. Il ricorrente si è limitato a prospettare una tesi alternativa a quella della sentenza impugnata.
Ne deriva che l’inammissibilità della doglianza scaturisce altresì dal rilievo per cui il ricorso è diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa e rivalutazione della prova testimoniale, non essendo dato rinvenire alcun vizio logico giuridico nella motivazione estesa dalla Corte d’Appello.
E del resto anche il rilievo ribadito nella memoria dal ricorrente sulla scelta del giudice di merito di dare prevalenza alla prova atipica (verbale redatto dagli agenti) rispetto a quella tipica (testimonianza dello S.) è priva di pregio. Nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicchè il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. E nella sentenza impugnata viene lungamente spiegato il motivo per cui la prova atipica è prevalsa su quella atipica. Infatti nel condividere l’iter motivazionale sviluppato in prime cure, il Giudicante ha esaminato specificamente le singole ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, argomentando sulle stesse in modo esaustivo e coerente con le premesse di fatto sottoposte al suo vaglio tra cui anche le dichiarazioni del teste S. (cfr. pag. 8 e 9 sentenza impugnata) ritenendole inattendibili.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
8. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019