LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18683-2018 proposto da:
ISTITUTO *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA, 95 presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PALAMARA, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE SANSALONE, RENATA SANSALONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA del 29/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. L’Istituto ***** ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 136 del 29 giugno 2017. Resiste con controricorso G.G..
Il ricorso non risulta iscritto a ruolo dalla parte ricorrente.
Infatti l’iscrizione a ruolo è avvenuta per opera del controricorrente che ha depositato la copia notificata del ricorso e la sentenza impugnata.
La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 3193/2016; Cass. n. 29297/2011).
3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di improcedibilità del ricorso. Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere la proposta del relatore.
5.1. A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, è improcedibile il ricorso per Cassazione depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica di esso. L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. 25453/2017).
Nel caso di specie il ricorso non è stato depositato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019