LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24798-2018 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMINTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE di NOVARA;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 4142/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 26 luglio 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da O.M. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Novara al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o, in subordine, alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
in particolare il Tribunale escludeva in via preliminare che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, dovendosi intendere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, nel senso che il giudice era tenuto a fissare l’udienza ove non fossero disponibili o la videoregistrazione o il verbale di audizione;
nel merito il Tribunale, condiviso il giudizio già espresso dalla Commissione territoriale di non verosimiglianza del racconto offerto dal richiedente asilo (il quale aveva riferito che dopo la morte del padre adottivo era stato maltrattato dai familiari per motivi ereditari), negava che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e T.U.I. art. 5, comma 6;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.M. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
3. il primo motivo, nel denunciare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, censura il decreto impugnato perchè il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;
4. il motivo è fondato;
il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non andasse fissata in quanto, dovendosi intendere il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, nel senso che l’udienza sia necessaria qualora non siano disponibili la videoregistrazione o il verbale di audizione, nel caso di specie la videoregistrazione non era stata eseguita per la mancanza dell’apparato tecnico e il verbale dell’audizione svoltasi innanzi alla commissione territoriale teneva il luogo della videoregistrazione non eseguita;
secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5/7/2018 n. 17717) siffatta affermazione non tiene in adeguato conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio;
il Tribunale doveva soffermarsi sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta;
il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio, nel senso che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11;
nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale;
se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, art. 3,comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti;
dunque allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale la mancanza della videoregistrazione della sua audizione avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass. 32073/2018);
la mancata fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti configura la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 32029/2018);
5. il provvedimento impugnato andrà perciò cassato, con rinvio al Tribunale di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019