LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21962-2017 proposto da:
BACCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO GIROLAMI;
– ricorrente –
contro
C.A., S.P., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MADEA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PERICA;
– controricorrenti –
contro
CA.AN., CA.EM.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1066/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza depositata il 16 febbraio 2017 la corte d’appello di Roma, riformando ordinanza resa in procedimento sommario di cognizione dal tribunale di Velletri, ha dichiarato – anche nei confronti di Ca.An. ed Ca.Em., eredi di B.G. – che la società Bacco s.r.l. non ha il “diritto di possedere” il fondo che S.P., C.A. e C.F. – attori in primo grado – con atto pubblico per notaio Be. in data 23 novembre 2000 avevano acquistato da B.G..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Bacco s.r.l. articolando due motivi. Hanno resistito con controricorso S.P., C.A. e C.F., Ca.An. ed Ca.Em. non hanno svolto difese.
3. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio – non condividendo la proposta, ma ferma la definibilità in sede camerale ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato come segue.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 148 c.p.c. Si denuncia che la contumacia nel procedimento innanzi alla corte d’appello della Bacco s.r.l. non sia stata volontaria. Lamenta la ricorrente “la completa illegittimità e nullità dell’intero procedimento” dovendo essere la sentenza della corte d’appello “considerata nulla”, posto l’illegittimo ricorso alla notifica ex citato art. 143, che non avrebbe permesso la conoscenza del processo.
2. Il motivo è manifestamente fondato.
2.1. Al riguardo, va anzitutto considerato che l’atto di appello è stato notificato a F.M., quale legale rappresentante della società, ex art. 143 c.p.c.. La notifica con il rito degli irreperibili ha fatto seguito:
a) a un precedente tentativo di notifica in ***** in data 16 ottobre 2015, nella quale sede l’ufficiale giudiziario aveva attestato: “anzi non notificato in quanto non è stato possibile individuare il civico come in atti dal momento che gli interni sono contraddistinti dalle lettere e non dai numeri”;
b) alla dichiarazione resa dal difensore del notificante all’ufficiale giudiziario in data 20 ottobre 2015, preliminare rispetto alla notifica con il rito degli irreperibili, di non conoscere altri luoghi dove la notifica potesse essere fatta personalmente.
2.2. A fronte di ciò si fa valere fondatamente con il motivo di ricorso che il signor F. era regolarmente residente dal 2012 in *****, come documentato da certificato di residenza e dalla notifica di altri atti. L’efficacia fidefacente della relata (da cui risulta, secondo la stessa parte ricorrente, il mero fatto che alla data della tentata notifica emergessero difformità tra stato dei luoghi e dati anagrafici (“anzi non notificato in quanto non è stato possibile individuare il civico come in atti dal momento che gli interni sono contraddistinti dalle lettere e non dai numeri”) non fa venir meno l’altrettanto indiscutibile dato, desumibile dalla certificazione, che il destinatario avrebbe potuto essere reperibile se solo si fosse tentato di superare la difficoltà incontrata mediante adeguate ricerche, che non emergono neppure come tentate (informazioni presso i vicini, interpello dell’ufficio anagrafe circa la corrispondenza di numeri a lettere o viceversa, ecc.). Una volta individuato l’interno, non importa se indicato con lettere o numeri, si sarebbe potuta attivare, permanendo l’irreperibilità, la successiva notificazione ex art. 143 c.p.c.
2.3. In tale situazione, consta l’effettiva illegittimità del ricorso al rito degli irreperibili senza alcuna ricerca, per cui è fondata la deduzione di contumacia involontaria della Bacco s.r.l., con conseguente fondatezza del motivo e nullità del procedimento.
2.4. In particolare, l’attività processuale realizzata dalla corte d’appello, sulla base della notifica dianzi cennata, si è posta contro il principio affermato da questa corte in applicazione del richiamato art. 143 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. n. 19012 del 31/07/2017), cui va assicurata continuità, per cui l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dal citato art. 143, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere gli attuali suoi domicilio, residenza o dimora.
2.5. La giurisprudenza ha altresì chiarito che, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, ex citato art. 143 lo stesso ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio (così, ad es., Cass. n. 8638 del 03/04/2017).
2.6. Non constando dalla relata alcuna siffatta ricerca, al di là della dichiarazione effettuata dal difensore del notificante, va dunque ritenuto manifestamente fondato il predetto primo motivo, con nullità della notificazione secondo il principio testè enunciato.
3. Stante la cassazione a pronunciarsi per quanto innanzi, è assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 705 c.p.c., comma 1, sul presupposto che l’avere ritenuto la corte d’appello il diritto di proprietà acquisito dai signori S. e altri prevalente sul “diritto possessorio” acclarato in precedente contenzioso favore della Julia s.r.l., poi Bacco s.r.l., nei confronti degli eredi di B.G. avrebbe violato il divieto posto dall’art. 705 c.p.c. di proporre eccezioni petitorie al titolare del possesso. Dall’assorbimento discende che nessuna statuizione sul punto deve rendere questa corte, neppure onde valutare se effettivamente nella fattispecie si ponga astrattamente un problema di divieto di proposizione di eccezioni ex art. 705 c.p.c.
4. In definitiva il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, restando rimesso al giudice di rinvio – da individuarsi in altra sezione della corte d’appello di Roma – rinnovare la notificazione e gli atti in conseguenza dell’acclarata nullità, nonchè governare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Roma in diversa sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019