LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22318-2017 proposto da:
G.G., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5705/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con citazione notificata il 17/11/2003 G.G. ha convenuto in giudizio la ***** s.r.l. per sentir dichiarare trasferita ex art. 2932 c.c., sulla base di preliminare del 21/03/2003, la proprietà superficiaria di immobile in Poggio Mirteto. Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di S.R., con sentenza non definitiva il tribunale di Rieti sezione distaccata di Poggio Mirteto – ha rigettato la domanda principale e, in accoglimento di riconvenzionale, ha dichiarato legittimo il recesso della società promittente venditrice e il trattenimento della caparra, disponendo per la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni pure richiesti in via riconvenzionale.
2. Con sentenza depositata il 29/09/2016 la corte d’appello di Roma, previa interruzione e riassunzione del giudizio per il fallimento della ***** s.r.l., ha parzialmente accolto l’appello dichiarando inammissibili per tardività le domande riconvenzionali e compensando le spese.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.G. e S.R. su un motivo. Non ha svolto difese il fallimento della ***** s.r.l.
4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la cennata proposta del relatore.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. Si denuncia che la corte d’appello sarebbe incorsa in una omessa pronuncia sul motivo d’appello con cui gli odierni ricorrenti avevano insistito nella domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. Secondo i ricorrenti, mancando statuizioni in dispositivo sul tema, non si potrebbe neppure desumere la pronuncia dalla motivazione della sentenza impugnata.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
2.1. Al riguardo, va considerato:
a) che alla p. 2, rigo 11, la sentenza impugnata ha espressamente dato atto dell’avere gli appellanti coltivato in appello la domanda ex art. 2932 c.c.;
b) che con statuizioni alla p. 3, righi 1 e 2, e alla p. 5, righi 1 e ss. della sentenza impugnata la corte d’appello ha motivato esplicitamente sulla condivisione della valutazione del tribunale circa il sussistere dell’inadempimento degli appellanti, cui essi hanno contrapposto argomenti di natura probatoria irrilevanti e infondati (p. 5, righi 14 e ss.);
c) che, comunque, alla p. 4 (righi da quartultimo a penultimo) della sentenza la corte d’appello ha con chiarezza dichiarato idoneamente effettuato, con la seconda comparsa di costituzione, il recesso per inadempimento da parte della s.r.l. dal preliminare, statuizione questa del tutto idonea, sul piano della logica giuridica che la sorregge, a escludere l’accoglimento della domanda dei signori G. e R. ex art. 2932 c.c.;
d) che, infine, dal dispositivo, ove si dà atto che il “parziale accoglimento dell’appello” concerne solo il capo con cui si “dichiara(no) inammissibili” le domande riconvenzionali, risulta chiaramente, seppur implicitamente, confermata la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c.
2.2. I suddetti elementi consentono di affermare che:
– nel caso di specie, si è di fronte a sentenza confermativa di sentenza di primo grado (essa espressamente di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c.);
– che in dispositivo detta sentenza d’appello rettamente ha dato atto della sola parte in cui la sentenza del tribunale è stata riformata (quanto all’eliminazione della pronuncia di accoglimento delle riconvenzionali, salva l’idoneità del recesso). Nel caso di specie, infatti, il dispositivo enuncia con completezza il solo capo di domanda interessato dal parziale accoglimento dell’appello, per il resto rigettato.
2.3. Trattandosi, dunque, di dispositivo di prevalente rigetto dell’appello, salvo il parziale accoglimento di cui si è detto, ne deriva che del tutto non confacente – per non sovrapponibilità delle fattispecie – è il richiamo operato dai ricorrenti alla giurisprudenza concernente il rapporto tra omessa pronuncia, nel dispositivo, su un capo di domanda e la sua trattazione nella motivazione (v. ad es. Cass. n. 9263 del 11/04/2017 e n. 12084 del 24/05/2007; ma v. anche, in senso diverso, n. 19074 del 25/09/2015 e n. 5337 del 08/03/2007). Nell’ipotesi in esame il dispositivo è del tutto coerente con la pronuncia di rigetto dell’appello in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c., come detto logicamente desumibile dalle statuizioni sopra riepilogate sub 2.1., lett. b) e c).
3. Conseguentemente il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere sulle spese per la mancata difesa dell’intimata; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019