Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15856 del 12/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20712-2017 proposto da:

PRENOUVEL SNC DI V.M., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI N 11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARINO DI FELICE, MONICA GALASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Prenouvel di M.V. s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, “la Prenouvel”) nel 1998 convenne dinanzi al Tribunale di Pescara C.O., la società Ortofrutticola di C.D. & C. s.a.s. (d’ora innanzi, “la Ortofrutticola”) e la Milano Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà di qui in avanti indicata), esponendo che:

-) aveva per oggetto sociale il commercio di capi di abbigliamento, esercitato in un negozio al dettaglio sito a Popoli (PE);

-) il 14.1.1998 il proprio esercizio commerciale e le merci ivi contenute erano stati danneggiati gravemente da un incendio;

– l’incendio si era sprigionato da un autoveicolo in sosta, in uso ad C.O., di proprietà della Ortofrutticola s.a.s. e assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UnipolSai.

Chiese la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. Con sentenza non definitiva 31.7.2001 n. 1001 il Tribunale di Pescara rigettò la domanda nei confronti dell’assicuratore, ritenendo non operante nella specie la garanzia della r.c.a., e dispose il prosieguo del giudizio nei confronti della Ortofrutticola.

Tale sentenza non definitiva venne immediatamente impugnata dalla Prenouvel.

L’appello venne rigettato dalla Corte d’appello de L’Aquila con sentenza 29.11.2005 n. 101.

La sentenza d’appello venne cassata con rinvio da questa Corte, con la sentenza 14.2.2012 n. 9092.

3. Nelle more dei giudizi di impugnazione avverso la sentenza non definitiva, il processo contro C.O. e la Ortofrutticola s.a.s. proseguì, per concludersi con sentenza 23.3.2005 n. 468 del Tribunale di Pescara, con la quale i due convenuti vennero condannati al pagamento in favore della Prenouvel della somma di giuro 289.394,11, “oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT sull’aumento dei beni all’ingrosso e agli interessi” (così si afferma nel ricorso).

4. La Prenouvel, ottenuta la cassazione della sentenza con cui era stata rigettata la sua domanda contro l’assicuratore, riassunse il giudizio nei confronti di quest’ultimo dinanzi la Corte d’appello de L’Aquila.

La Corte d’appello de L’Aquila, giudicando in sede di rinvio sulla domanda nei soli confronti dell’assicuratore, così provvide:

-) stimò il danno patito dalla Prenouvel in Euro 289.394,11, dichiarando (in motivazione) che tale somma doveva intendersi espressa in moneta dell’epoca della sentenza di primo grado (come s’è detto, depositata nel 2005);

-) stabilì poi che la somma sopra indicata fosse rivalutata annualmente secondo gli indici “ISTAT” sui prezzi al consumo” dalla data del sinistro (1998) a quella del deposito della sentenza d’appello;

-) liquidò infine il danno da mora in misura pari agli interessi al saggio legale, applicati sulla somma devalutata all’epoca del sinistro, e poi rivalutata anno per anno, secondo i noti principi noti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1712 del 17.2.1995.

6. La Corte d’appello, infine, concluse la propria decisione con un dispositivo nel quale è pronunciata condanna della UnipolSai al pagamento in favore della Prenouvel della “somma complessiva di Euro 289.394,11, somma da devalulare dal 23.3.2005 sino al 14.1.1998, applicando a ritrosogli indici ISTAT sui prezzi al Consumo sino alla data del sinistro (14.1.1998), con successiva rivalutazione, applicando a decorrere da tale data “gli interessi leali sulla somma, così determinata, via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza di appello”.

6. La sentenza d’appello pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione dalla Prenouvel, con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito la UnipolSai con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la Prenouvel lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

1.2. Con una prima censura la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel liquidare il danno, ha premesso di condividere la stima di questo compiuta dal consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado, che aveva determinato il danno nella misura di Euro 289.394,11. La Corte d’appello, però, avrebbe secondo la ricorrente erroneamente trascurato di rivalutare il suddetto importo alla data della decisione, sebbene esso fosse stato determinato dal consulente tecnico molti anni prima, durante lo svolgimento del primo grado di giudizio (conclusosi nel 2005).

1.3. Con una seconda censura la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, oltre a non rivalutare il suo credito risarcitorio, ne avrebbe anzi erroneamente disposto la devalutazione alla data del sinistro (1998), con l’effetto di sottostimare non solo il danno in conto capitale, ma anche il danno da mora, riducendo la base di calcolo degli interessi compensativi.

1.4. La prima censura è fondata; la seconda resta assorbita dall’accoglimento della prima, per quanto si dirà.

1.5. La Corte d’appello de L’Aquila era chiamata a liquidare un danno da fatto illecito.

Il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè d’un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro, nè è monetizzatile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato, se il fatto illecito non si fosse verificato (art. 1223 c.c.).

Se il danno è consistito nella perdita d’un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino dello status quo ante delle condizioni patrimoniali del danneggiato dovrà dunque avvenire surrogando la perdita con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione.

La liquidazione del danno pertanto, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all’epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all’epoca del danno (aestimatio), e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d’acquisto della moneta all’epoca della liquidazione (taxatio).

Tali principi sono da tempo pacifici nella giurisprudenza di questa Corte (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 9361 del 05/05/2005, Rv. 582163 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3125 del 12/04/1990, Rv. 466649 01; Sez. 1, Sentenza n. 2830 del 22/04/1986, Rv. 445868 – 01, e via risalendo sino a Sez. 1, Sentenza n. 659 del 23/03/1961, Rv. 882113 -01).

1.6. La rivalutazione del credito risarcitorio, o taxatio, non esaurisce le operazioni di liquidazione del danno da fatto illecito.

Quando, infatti, la liquidazione del danno avvenga a distanza di tempo dal suo prodursi, può spettare al creditore, oltre il capitale rivalutato, anche l’ulteriore pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora, come si desume dal testo dell’art. 1219 c.c.: se, infatti, fosse vero che in illiquidis non fit mora, la norma appena ricordata, là dove prevede che il debitore del risarcimento del danno è costituito in mora ex re dal giorno dell’illecito, non avrebbe senso alcuno.

1.7. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, però, la legge non detta norme ad hoc per la stima del danno da mora, nè possono applicarsi le norme dettate per il ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).

Gli effetti della mora in cui incorra il debitore d’una obbligazione di valore, pertanto, sono stati individuati dalla giurisprudenza.

Questa Corte, in particolare, ha da tempo stabilito che il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno causa al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria. Questo pregiudizio ulteriore consiste nella perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (somma che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., deve essergli pagata dal giorno dell’illecito), e di ricavarne così un lucro finanziario.

Poichè, dunque, il debitore d’una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell’illecito, egli è tenuto a pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovuto a titolo di risarcimento avrebbe prodotto sin dal giorno del sinistro, in caso di tempestivo pagamento.

La liquidazione di questo danno, non potendo avvenire se non in via equitativa ex art. 1226 c.c., può teoricamente avvenire in molti modi: a forfait, in percentuale, in misura fissa.

La liquidazione più diffusa e certamente più equa consiste nel ricorso ad un saggio di interesse.

In questo caso, tuttavia, gli interessi accordati al creditore (c.d. interessi compensativi) non costituiscono frutti civili del capitale a lui dovuto, ma una mera modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano: con quanto ne consegue in termini di prescrizione (agli interessi compensativi non s’applica l’art. 2948 c.c., n. 4); di onere della domanda (gli interessi compensativi possono essere liquidati anche d’ufficio), di possibilità di frazionamento tra domanda di capitale e domande di interessi (solo gli interessi corrispettivi, costituendo un accessorio del credito, possono essere domandati separatamente).

1.8. Quando il danno causato dalla mora nell’adempimento d’una obbligazione di valore viene liquidato – com’è d’uso – sotto forma di interessi, il giudice che compie la liquidazione ha la necessità di individuare i tre necessari parametri di questo tipo di calcolo: la periodicità, il saggio e la base di calcolo.

Come debbano individuarsi questi tre parametri è stato da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che:

(a) la periodicità è sempre annuale;

(b) il saggio va scelto in via equitativa dal giudice, in base alle circostanze del caso concreto, tra le quali la più importante sarà l’entità del capitale (ovvio essendo che maggiore è il credito non tempestivamente adempiuto, più elevato sarà il lucro finanziario perduto dal creditore);

(c) la base di calcolo, infine può essere determinata in due modi: o applicando il saggio sub (b), per ciascun anno di mora, sul capitale espresso in moneta di quell’anno, previa l’opportuna devalutazione; oppure applicandolo su un valore medio, dato dalla semisomma del credito espresso in moneta attuale e del credito espresso in moneta devalutata alla data del sinistro (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 – 01).

1.9. Nel caso di specie la Corte d’appello de L’Aquila, dovendo liquidare nel 2017 un danno avvenuto nel 1998, ha così provveduto:

(a) nella motivazione, ha dichiarato – correttamente – che il credito dovuto al danneggiato andava rivalutato “annualmente” in base “agli indici ISTAT sui prezzi al consumo” (rectius, l’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati – FOI, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81);

(b) nel dispositivo, ha condannato la debitrice UnipolSai a pagare all’attrice la somma di Euro 289.394,14 (che, come s’è detto, era pari alla stima del danno compiuta dal c.t.u. nel 2003 e liquidata dal Tribunale nel 2005), senza ulteriori precisazioni.

Questo contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, anche a prescindere da qualsiasi conseguenza circa la validità stessa della sentenza quale atto giuridico, in ogni caso rende non intelligibile la reputa iuris che la Corte d’appello ha inteso applicare, e di conseguenza costituisce una effettiva violazione degli artt. 1219 e 1223 c.c. (norma, quest’ultima, la cui violazione questa Corte può ravvisare anche d’ufficio, in virtù del principio jura novit curia, alla luce del complessivo tenore della censura formulata dalla società ricorrente).

1.10 La ritenuta fondatezza della prima censura contenuta nel ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile in questa sede decidere la causa nel merito, procedendo in questa sede alla corretta taxatio del credito.

1.11. Il danno patito dalla Prenouvel è stato stimato dal consulente tecnico nominato d’ufficio in Euro 289.394,14. La stima è contenuta in una relazione di consulenza depositata nel 2003.

Non è stato contestato nè nel presente giudizio, nè nei gradi precedenti, che la stima compiuta dal c.t.u. sia espressa in valori monetari dell’epoca del sinistro (14.1.1998).

Il coefficiente NOI relativo al gennaio 1998 è pari ad 1,395.

La somma di Euro 289.394,14 moltiplicata per tale coefficiente dà per risultato Euro 403.704,82.

Questo, dunque, è il credito in conto capitale spettante alla Prenouvel alla data della presente decisione.

1.12. Alla Prenouvel spetta altresì, come anticipato, il danno da mora. Tale danno andrà liquidato in base al saggio legale degli interessi vigente pro tempore (tale capo di sentenza non è stato impugnato).

Tale saggio andrà applicato, per l’anno 1998, sul credito espresso in moneta di tale anno (289.394,14), e per gli anni successivi sul credito rivalutato anno per anno in base al coefficiente POI già ricordato.

Il danno da mora, calcolato coi criteri sopra indicati, ammonta ad Euro 150.750,96.

Il credito risarcitorio complessivo della Prenouvel ammonta dunque ad Euro 554.455,78, che per effetto della presente sentenza si convertono in una obbligazione di valuta, produttiva di interessi nella misura legale ma soggetta al principio nominalistico.

1.13. Non è dato sapere se, quando ed in che misura la condanna della sentenza qui cassata sia stata eseguita.

Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questa Corte ritiene doveroso precisare che, ove mai la UnipolSai avesse già adempiuto in tutto od in parte l’obbligazione scaturente dalla sentenza d’appello, le somme già versate andranno considerate quali acconti sul maggior importo dovuto, ed andranno defalcate da quest’ultimo coi criteri stabiliti da questa Corte, con la sentenza Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02, e cioè: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi – nella specie – al saggio legale, applicato prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della soccombente, e sono liquidate nel dispositivo, d’ufficio in assenza di notula, assumendo a valore della causa la parte di credito ancora in contestazione (in applicazione del c.d. criterio del disputatum, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5), e ritenendo la controversia di media complessità.

2.2. La cassazione con decisione nel merito della sentenza impugnata impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di appello, che vanno poste a carico della soccombente, ex art. 91 c.p.c.. Anche tali spese sono liquidate nel dispositivo, con i criteri indicati al 5 precedente.

Resta ovviamente ferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e del primo giudizio di legittimità, compiuta dalla Corte d’appello, che non ha formato oggetto di censura.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la UnipolSai s.p.a. al pagamento in favore della Prenouvel di V.M. s.n.c. della somma di Euro 554.455,78 (al lordo di eventuali acconti, che andranno detratti coi criteri indicati in motivazione), oltre interessi successivi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito della presente ordinanza;

(-) condanna UnipolSai s.p.a. alla rifusione in favore di Prenouvel di V.M. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna UnipolSai s.p.a. alla rifusione in favore di Prenouvel di V.M. s.n.c. delle spese del giudizio di rinvio, che si liquidano nella somma di Euro 15.000, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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