Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16055 del 14/06/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1536/2015 proposto da:

S.A., S.P., B.R., B.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ruggero Fauro 43, presso lo studio dell’avvocato Ugo Petronio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marta Giovannini;

– ricorrenti –

contro

Comune Alba, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. Da Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Angioletta Coppa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2014 della Corte d’appello di Torino, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda del Comune di Alba nei confronti degli odierni ricorrenti, volta a far accertare l’usucapione della proprietà dei terreni meglio identificati nell’atto di citazione e sui quali il Comune aveva realizzato una pubblica strada;

– il Tribunale di Alba accoglieva la domanda attorea ed i convenuti, che ne avevano eccepito l’infondatezza, proponevano appello;

– la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame confermando la sentenza impugnata;

– in particolare, il giudice d’appello respingeva l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del G.O. in favore di quella esclusiva del G.A.;

– nel merito dopo aver considerato che alla stregua delle allegazioni delle parti erano possibili due ricostruzioni del possesso in capo al Comune dei terreni oggetto di causa, valorizzava l’inerzia ultraventennale dei proprietari, a fronte della pacifica apprensione degli stessi da parte del Comune nel 1972 e la realizzazione su di essi del Corso Europa nel 1974, e sulla base di ciò confermava la declaratoria di intervenuta usucapione;

-la cassazione della sentenza d’appello n. 962 depositata il 20 maggio 2014 è chiesta da B.G. e R. e da S.A. e P. con ricorso notificato il 2 gennaio 2015 al Comune di Alba con unico motivo articolato su più profili di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso il Comune di Alba.

CONSIDERATO

che:

– con il primo profilo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto in particolare dell’art. 1362 c.c., per l’interpretazione data alla convenzione dell’11/8/1971 fra il Comune di Alba e i sigg.ri B.L.F. e C.Q., danti causa dei ricorrenti, per avere la sentenza gravata ricostruito la volontà delle parti come se le parti private si fossero impegnate a costruire una parte del Corso Europa (cfr. pag. 15 del ricorso);

– il profilo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè, come eccepito dal controricorrente, non trascrive il contenuto della convenzione, nè indica dove esso possa essere reperito nel fascicolo di merito (cfr. Cass. 23536/2013);

– con il secondo profilo si censura la sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione delle norme in materia di confessione;

– il profilo è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per difetto di specificazione in relazione alle norme violate e genericamente indicate come “norme in materia di confessione” ed in relazione alle non altrimenti indicate “affermazioni sullo svolgimento dei fatti rese dal Comune di Alba” (cfr. pag. 16 del ricorso), nè meglio precisate nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– con altro profilo si censura la violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., nonchè l’art. 112 c.p.c., per avere ritenuto possibile l’usucapione attraverso lo spossessamento violento dei beni della controparte;

– il profilo non appare meritevole di accoglimento perchè non censura la ratio decidendi espressa dalla corte territoriale a pag. 16 della sentenza laddove esclude la fondatezza dei rilievi perchè la tematica dell'”animus ” in capo al Comune, come ritenuta da parte appellante, è smentita dall’apprensione del bene e poi dalla sua integrale trasformazione, dalla perdurante manutenzione e dalla sua destinazione pubblica;

– in considerazione dell’esito sfavorevole del ricorso i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472