LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4262/2015 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDILTREVI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1203/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Ediltrevi s.r.l. nei confronti di G.S., per ottenere il pagamento dell’importo della fattura n. 725/2005 di Euro 2750,39, comprendente il prezzo di un caminetto nonchè il costo del materiale per il relativo montaggio;
– G.S. si opponeva e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della Ediltrevi s.r.l., deducendo che la società avesse consegnato solo uno dei due caminetti oggetto dell’accordo, e proponeva domanda di risarcimento dei danni; deduceva, inoltre, di aver consegnato un acconto di Euro 500,00, di cui chiedeva la detrazione e contestava la determinazione dell’IVA nella misura del 20% anzichè del 10%;
– il Tribunale di Casale Monferrato accoglieva parzialmente la domanda della Ediltrevi s.r.l., accertava il minor credito nei confronti del G. e riteneva che l’Iva andasse determinata nella misura del 10%; in accoglimento parziale dell’opposizione condannava la Ediltrevi s.r.l. al risarcimento dei danni;
– proposto appello dalla Ediltrevi s.r.l. ed appello incidentale dal G., la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1203/2014 del 19.06.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Casale Monferrato n. 94/2012, accoglieva l’appello principale dell’Ediltrevi in relazione alla determinazione dell’Iva, da calcolarsi nella misura del 20%, rigettando tutti gli altri motivi d’appello; rigettava, altresì l’appello incidentale;
– per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, la corte territoriale compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio;
– avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione G.S. sulla base di un unico motivo;
– la Ediltrevi s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
– con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte territoriale errato nel compensare per metà le spese del doppio grado di giudizio nonostante la reciproca soccombenza delle parti, che avrebbe legittimato la condanna della Ediltrevi s.r.l., che era risultata vittoriosa nel giudizio d’appello solo con riferimento al ricalcolo dell’Iva, o, in subordine avrebbe dovuto disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;
– la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. civ. Sez. VI, 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ. Sez. I, 04/08/2017, n. 19613; Cass. civ. Sez. V, 31/03/2017, n. 8421);
– nella specie, la Corte d’Appello ha compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del complessivo esito del giudizio, del ridimensionamento della pretesa della Ediltrevi s.r.l. e dell’accoglimento, solo in minima parte, della domanda del G.;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019