Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17000 del 25/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4572/2014 proposto da:

M.S.S., ;

– ricorrente –

contro

COMUNE POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO STARACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8035/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 11342/2008.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 13 marzo 2013, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di M.S.S. di condanna del Comune di Pozzuoli (alle cui dipendenze aveva prestato, in qualità di comandante dei vigili urbani sistematicamente dal 1 luglio 1999 al 21 marzo 2005, attività lavorativa per inderogabili esigenze di servizio per più di sei giorni lavorativi a settimana, senza fruire del riposo compensativo) al pagamento, in proprio favore, del relativo risarcimento del danno: così riformando, in accoglimento dell’appello principale del Comune e dichiarato inammissibile l’incidentale del lavoratore, la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta e rigettato la sua domanda di pagamento dell’indennità di vigilanza, negatagli dal 1 aprile 2001 fino al collocamento a riposo;

2. avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva con due motivi, cui resisteva il Comune di Pozzuoli con controricorso;

3. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 2, L. n. 65 del 1986, art. 9, comma 2, art. 7, comma 2 Reg. Polizia municipale Comune di Pozzuoli approvato con Delib. Consiliare 14 ottobre 1998, n. 36, art. 36 Cost., art. 2109 c.c., per non avere avuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte partenopea nell’escludere il risarcimento del danno in suo favore per mancata fruizione di riposo compensativo, una piena autonomia nell’organizzare e gestire l’orario di lavoro in quanto dirigente, siccome soggetto, quale comandante del corpo dei vigili urbani del Comune di Pozzuoli, alle direttive organizzative e di servizio impartite alla polizia municipale polizia dal sindaco e dall’assessore, suoi diretti superiori gerarchici e alla loro vigilanza sulla relativa esecuzione (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo, quale la mancata considerazione della nota prot. n. 40922 del 4 luglio 1986 dell’assessore della polizia municipale del Comune di Pozzuoli, recante l’ordine nei suoi confronti di assicurare la presenza in servizio anche il sabato e la domenica, dalla data di notificazione della disposizione, avvicendandosi con la vice comandante del corpo, così limitando l’autonomia organizzativa e gestionale del comandante ben più dell’ingerenza della P.A. ipotizzata (e negata) dalla Corte territoriale (secondo motivo);

2. il primo motivo è infondato;

2.1. è sufficiente qui richiamare il principio di diritto, già affermato da questa Corte, di vigenza, nel pubblico impiego privatizzato della natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonchè qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094): e pertanto anche il lavoro straordinario domenicale prestato;

3. il secondo motivo è inammissibile;

3.1. al di là della sua formulazione inappropriata rispetto al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non è dedotto alcun “fatto storico”, atteso che con il motivo è piuttosto contestata la valutazione giuridica di una norma di regolamentazione secondaria, neppure di carattere decisivo (per la ragione indicata dal Comune di Pozzuoli al terz’ultimo capoverso di pg. 5 del suo controricorso), in assenza poi del paradigma deduttivo da osservare in ordine al “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, al “come” e al “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”: con esorbitanza pertanto dall’ambito devolutivo del vizio motivo come odiernamente configurato (Cass. s.u. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. s.u. 22 settembre 2014 n. 19881; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

5. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il dirigente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019

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