LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28471-2017 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;
– ricorrente –
contro
A.G., ALLIANZ SPA, ATRAC SNC A. TRASPORTI CARBURANTI DI A.L. & C;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2228/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 28/11/2017, G.M. propone per la seconda volta ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2228/2017 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 2/10/2017, pronunciata contro A.G., A.Tra. C. s.n.c. A. Trasporti Carburanti di A.L. e C. e Allianz s.p.a., con la quale la Corte si è pronunciata quale giudice di rinvio dopo la riassunzione del giudizio intervenuta in seguito all’annullamento della prima sentenza, intervenuta con sentenza Cass. 24349/2015, datata 15/10-30/11/2015. La Corte di Cassazione aveva in parte accolto il ricorso della attrice qui ricorrente, figlia all’epoca in tenera età della vittima di un sinistro stradale avvenuto nel 1988, ritenendo privo di motivazione il rigetto della sua pretesa di vedere riconosciuto il danno patrimoniale per la perdita dell’apporto paterno al suo mantenimento sino al raggiungimento dell’età lavorativa. Inoltre, il giudice di legittimità aveva ritenuto che la complessiva somma di Euro 28.825,17, già riconosciuta dai giudici di merito, ma non correttamente aggiornata mediante rivalutazione e interessi dal 15 gennaio 1988, fosse frutto di un errore materiale da correggere in sede di rinvio.
2. Quanto al profilo dell’ulteriore danno, la Corte di merito, con sentenza 2228/2017 del 2/102017, oltre a quanto già liquidato in favore della ricorrente in base alla sentenza n. 283/2011-2012, condannava i convenuti a pagare all’appellante G.M., entro il limite del massimale di polizza, il residuo importo somma di Euro 226.992,22, risultante dalla somma di Euro 190.000,00 (quale danno patrimoniale dovuto alla minore per la perdita del sostegno paterno) e di Euro 36.992,22, quale somma ottenuta dalla rivalutazione operata secondo le indicazioni correttive date dalla Corte di legittimità, il tutto da maggiorarsi degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; inoltre liquidava le spese del giudizio di rinvio interamente a carico dei convenuti, ponendo a favore dell’appellante,nei limiti di un quinto, quelle del giudizio di cassazione.
3. Il ricorso è affidato a 18 motivi. Nessuna delle parti intimate ha resistito. La parte ricorrente ha prodotto memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi pronunciata sulla questione se il massimale indicato nella polizza sia da considerarsi “per ogni persona danneggiata” ovvero abbia natura “catastrofale” e rappresenti la somma oltre la quale non si possa riconoscere il risarcimento liquidato, avendo la ricorrente interesse a evitare un contenzioso di tal genere in sede esecutiva. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla non chiara natura del massimale, ovvero se sia da ritenere per ogni avente diritto ovvero per ciascuna persona danneggiata e non invece in via onnicomprensiva per tutti gli aventi diritto. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi espressa la Corte d’Appello sulla questione se il massimale indicato valga per ogni persona danneggiata o invece per tutti. Con il quarto motivo, deduce violazione del giudicato interno rilevante ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e pertanto la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. Con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quale questione subordinata e/o alternativa alla precedente. Con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per insanabile contraddittorietà della motivazione. Con il settimo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 5, come questione alternativa e/o subordinata alla precedente. Con l’ottavo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa le spese del giudizio d’appello, in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 4 il giudice avrebbe liquidato solo le spese del giudizio di rinvio e di cassazione a favore del legale distrattario. Con il nono motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia circa le spese del giudizio d’appello, in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 4 come ipotesi subordinata e/o alternativa alla precedente. Con il decimo motivo, deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione in ordine alla ragione per cui le spese di lite sono state compensate in larga misura (4/5) e, solo per un quinto, riconosciute a favore di G.M. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Con l’undicesimo motivo deduce, per la stessa ragione, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Con il dodicesimo motivo, deduce la violazione dello scaglione tariffario in relazione all’art. 91 ed al D.M. n. 55 del 2014 ex art. 360 c.p.c., n. 5. Con il tredicesimo motivo, deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per la medesima ragione. Con il quattordicesimo motivo, la denuncia la violazione dello scaglione tariffario, in relazione all’art. 91 ed al D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con il quindicesimo motivo, la ricorrente, deduce un’omessa decisione in alternativa ai motivi precedenti in relazione alla operata compensazione delle spese, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con il sedicesimo motivo, deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancata declaratoria che la liquidazione delle spese è insensibile al massimale, applicandosi l’art. 91 c.p.c. Con il diciassettesimo motivo, deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 91 c.p.c. e art. 1917 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; sull’assunto che il massimale è inoperante per le spese. Con il diciottesimo motivo, denuncia un manifesto abuso del diritto da parte dei convenuti e perciò violazione degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., nonchè artt. 6 e 13 Convenzione di Roma e 45 Carta di Nizza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e ss. e art. 96 c.p.c., comma 3 nonchè danno punitivo perchè la società convenuta non esiste più e la parte danneggiante è un pensionato.
2. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
3. La notificazione del ricorso alla parte intimata, A.G., litisconsorte necessario, risulta effettuata a mezzo di servizio postale a persona deceduta, mentre, esaminando il fascicolo processuale, non risulta essere effettuata in prosecuzione alcuna notifica agli eredi. Tuttavia la notificazione solo a persona deceduta e non anche ai suoi eredi è inesistente (Sez. 5 -, Sentenza n. 29877 del 13/12/2017; Cass. n. 4894 del 2003; Cass. n. 2881 del 2000). Ne consegue che va applicato il principio affermato da questa Corte, cui si intende dare continuità, in base al quale il ricorso per cassazione proposto contro persona che era deceduta alla data di notificazione del ricorso stesso è inammissibile.
4. Anche se si volesse considerare il merito del ricorso, i motivi dedotti risultano palesemente inammissibili in quanto i) non attinenti alla ratio decidendi, poichè le censure in relazione all’applicato massimale di polizza sono state considerate dalla Corte di merito e la stessa ricorrente dà atto, in altra parte del ricorso, che l’eccezione è stata in tal senso eccepita dall’assicuratore (motivi n. 1,2,3); ii) non risultano esplicati in maniera esaustiva, ma parziale e confusa, senza tenere conto della ratio decidendi che ha tenuto conto del limite di massimale di polizza c.d. catastrofale (motivi n. 4,5,6,); iii) inducono il giudice di legittimità a svolgere inammissibili considerazioni di merito (motivi da n. 7 a n. 17), anche in relazione all’operata compensazione delle spese di lite; iv) introducono argomenti del tutto nuovi (motivo n. 18).
5. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile con assorbimento di ogni altro motivo; nulla viene disposto per le spese del presente giudizio, in mancanza di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
I. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
II. Nulla per le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019