LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – est. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28720/2017 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15987/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO.
RILEVATO
che:
T.G. ricorre per cassazione, formulando quattro motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto contro la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta da Intesa San Paolo s.p.a., avverso un’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’odierna ricorrente;
resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..
RILEVATO
Che:
la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;
come già chiarito da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile e relativa ad analoga controversia tra le stesse parti (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, violando l’art. 366 c.p.c., n. 3: e tanto per le medesime ragioni illustrate nel ricordato precedente, al quale può qui bastare un onnicomprensivo rinvio;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019