Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17058 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29036/ 2017 proposto da:

COMUNE DI VERONA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Moretto e Claudia Zhara Buda e domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Orti della Fernesina, n. 155, per procura a mergine.

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dagli avvocati Marco Filippetto e Gianfranco Mazza e domiciliata in Roma, viale Europa, n. 190, presso la sede degli Affari Legali.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11.1.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Verona ha affidato alle Poste Italiane spa il servizio di notifica delle sanzioni per violazioni del C.d.S..

Le Poste Italiane hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale servizio, in relazione a 22.819 raccomandate, per la cui notificazione le Poste hanno preteso un compenso di 51.802,00 Euro.

In particolare, si trattava di notificazioni in cui era stato trovato assente il destinatario, e le Poste avevano inviato l’avviso di deposito presso la casa comunale.

Il Comune di Verona, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di non avere mai avuto gli avvisi di deposito da parte di Poste, e questa circostanza avrebbe determinato la soccombenza in una serie di giudizi nei quali i ricorrenti contestavano, per l’appunto, la regolarità della notifica nei loro confronti, con la conseguenza che il Comune, non essendo in possesso della prova, non ha potuto contrastare l’eccezione.

In altri casi, il Comune di Verona ha eccepito l’omessa o insufficiente compilazione degli avvisi di ricevimento dei verbali di contravvenzione notificati agli automobilisti, e dunque, anche in tal caso, l’impossibilità di difendersi in giudizio nei ricorsi promossi da questi ultimi.

Conseguentemente, il Comune, da un lato, ha eccepito l’infondatezza della domanda di Poste, e, per altro verso, ha spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha respinto la richiesta di Poste di vedersi corrispondere il compenso, e, per altro verso, ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune di Verona relativa al risarcimento del danno dovuto alla soccombenza nei giudizi promossi dai destinatari delle sanzioni amministrative.

La Corte di appello di Venezia, invece, pur confermando il rigetto della domanda di Poste, ha accolto l’appello di quest’ultima quanto alla riconvenzionale del Comune, ritenendo del tutto priva di prova la richiesta di risarcimento.

Ricorre il Comune di Verona con quattro motivi. V’è costituzione di Poste Italiane, con controricorso.

P.Q.M..

1.- Non essendovi controricorso incidentale, il capo di sentenza in contestazione è solo quello relativo alla domanda riconvenzionale del Comune di Verona, che verte sul risarcimento del danno causato dalla omessa o incompleta compilazione degli avvisi di ricevimento che avrebbe determinato la soccombenza in giudizio del Comune, opposto ai destinatari delle sanzioni.

La Corte di Appello ha stimato che la documentazione prodotta dal Comune non consente di ritenere provato che “tutti i procedimenti indicati dal Comune abbiano avuto esito negativo a causa della mancata restituzione degli avvisi da parte di Poste Italiane spa”.

A conferma di tale assunto la corte di merito fa presente che il Tribunale in primo grado ha stabilito il risarcimento in misura equitativa, segno che la prova era incerta.

Sia detto per inciso, prima di entrare nel merito, che quest’ultima argomentazione è del tutto infondata, e dimostra altresì l’errore, di cui si dirà, in cui è incorsa la corte di merito.

Infatti, il ricorso alla equità non presuppone incertezza sull’an, ossia sul nesso tra inadempimento e danno e sulla stessa esistenza del danno, che sono situazioni da provare nei modi ordinari, ma presuppone incertezza sul quantum, ossia difficoltà oggettiva di stimare il pregiudizio (da ultimo Cass. 4310/2018).

Se dunque il Tribunale ha liquidato il danno equitativamente, ciò è segno che lo ha ritenuto provato ed imputabile al convenuto, ma che però non aveva elementi oggettivi per stimarlo esattamente. Non è affatto invece significativo della assenza di prova del nesso causale, come opina la corte di merito.

1.- Quanto ai motivi, i primi tre vertono sul capo principale di sentenza, che ha accolto l’appello di Poste, rigettando la domanda riconvenzionale del Comune di Verona, mentre il quarto attiene al capo di sentenza sulle spese.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 345 c.p.c., con ciò ritenendo che la corte di merito ha accolto un appello che pure era del tutto privo dei motivi specifici di censura. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e rilevante, quanto alla questione della omessa compilazione degli avvisi di ricevimento, e con il terzo postula una violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla corte di avere posto la questione del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno, pur non essendo tale questione tra quelle oggetto di impugnazione.

La fondatezza del secondo motivo porta all’assorbimento degli altri, compreso quello sulle spese.

Con il secondo motivo il Comune ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia della circostanza, posta in questione sia in primo grado che in appello, della omessa compilazione degli avvisi di ricevimento, omissione che, a dire del Comune, sarebbe stato motivo di soccombenza nei giudizi avverso le sanzioni amministrative e dunque fonte di danno conseguente sia quanto al mancato pagamento delle sanzioni, che alla perdita della lite contro i destinatari.

Risulta dal ricorso che il Comune aveva posto la questione, attribuendo proprio alla incompletezza degli avvisi di ricevimento la sua soccombenza, ossia la difficoltà di provare, contro il destinatario della sanzione, che il verbale era stato regolarmente notificato.

La corte di merito si limita a dire che la documentazione non è sufficiente a dimostrare che l’esito dei giudizi è causato dalla negligenza di Poste Italiane, con affermazione del tutto priva di argomenti, a parte quello assolutamente sbagliato, e già ricordato, che fa leva sulla liquidazione equitativa, quale indice della insufficiente prova dell’an. La mancanza di argomenti evidenzia l’omesso esame della questione posta dal Comune, il quale ha depositato le ventidue sentenze nelle quali si afferma la soccombenza dell’ente per difetto di notifica, ed ha posto la questione specifica del rilievo di tali sentenze (dunque del fatto complessivo di aver perso le cause per difetto di notifica dei verbali) ai fini della fondatezza della sua domanda riconvenzionale.

L’accoglimento di tale motivo rende assorbiti gli altri, compreso il quarto che attiene alla liquidazione delle spese da soccombenza, che, a dire il vero, in secondo grado, era reciproca.

Il ricorso va accolto con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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