Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17073 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22946-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 12630/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

CHE:

A.K., proveniente dalla Nigeria, propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso il decreto del Tribunale di Lecce con il quale è stata respinta l’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione internazionale.

Il ricorrente domanda, in via preliminare, la rimessione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione, adducendo di non aver potuto rispettare i termini per l’impugnazione a causa di problemi legati alla trasmissione telematica della documentazione necessaria per redigere e notificare il ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, perchè proposto tardivamente, in data 2/7/2018, avverso il decreto del Tribunale notificato al difensore costituito in primo grado dalla Cancelleria, via pec, in data 29/5/2018.

Non può trovare accoglimento la richiesta di remissione in termini stante la genericità delle ragioni esposte (mancata ricezione di una mail inviata da parte del difensore in primo grado in data 13/6/2018 al nuovo difensore) ed il confliggente rilievo che dagli atti risulta l’anteriore rilascio della procura alle liti da parte del ricorrente a favore dell’avvocato Noemi Nappi, atteso che la sottoscrizione della procura risulta essere stata tempestivamente autentica da questa in data 12/6/2018.

L’esame dei tre motivi resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidate in dispositivo Non si provvede sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimato. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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