LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24097-2018 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso ALESSIA BERTICELLI;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 21832/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dai Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da S.B., il quale ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019