Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17081 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2888-2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLE SCRIVIA 8, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ROTUNNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AURA FONDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITZA FILIPUZZI, VALENTINA FREZZA, MARIA SERENA GIRALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 834/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTI’,, depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 03/11/2017 la corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da T.L. nei confronti del comune di Trieste avverso sentenza del locale tribunale che ha accolto solo parzialmente la domanda del signor T. di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili ivi siti, riconoscendo il sussistere della prova di detto acquisto solo quanto ai fondi p.c. n. ***** e ***** della partita tavolare ***** del comune censuario di *****.

2. Esaminando l’unico motivo di appello con cui il signor T. ha lamentato che il tribunale non avesse adeguatamente valutato le deposizioni dei testi che in tesi avevano confermato il suo possesso ultraventennale anche sui terreni n. ***** e *****, nè considerato che le riprese fotografiche erano state effettuate in assenza vegetativa per il normale avvicendarsi delle stagioni e che il possesso poteva essere esercitato anche senza coltivazione, la corte giuliana rivalutando le deposizioni testimoniali – ha ritenuto che esse non fossero così lineari e univoche come sostenuto dall’appellante; che ne emergesse una situazione di terreni abbandonati, con una parziale cura da parte del signor T. per periodo insufficiente; che non sussisteva peraltro la prova dell’animus possidendi.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.L. su due motivi. Ha resistito con controricorso il comune di Trieste.

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

1.1. Anche mediante fotoriproduzione dei verbali delle deposizioni testimoniali, il motivo sottopone alla corte di legittimità inesigibili istanze di revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dalla corte di merito in ordine a durata, estensione e altre connotazioni del possesso ad usucapionem in ordine ai terreni di cui trattasi.

1.2. In tal senso, non deducendosi effettive violazioni delle norme indicate, si propone un mezzo inammissibile, in quanto afferente a questioni di merito.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1141 c.c..

2.1. Si sostiene che l’animus possidendi dovesse essere presunto, essendo stato peraltro riconosciuto per gli altri fondi, con statuizione non impugnata.

2.2. Anche tale motivo è inammissibile, non ponendo una questione in tema di violazione o falsa applicazione della norma indicata, bensì richiedendo a questa corte una revisione della valutazione di merito, di esclusiva spettanza della corte locale, in ordine al sussistere del coefficiente psicologico del possesso relativamente a uno o più tra i fondi in discussione.

3. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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