Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17097 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 12163/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 20 presso lo studio dell’Avv.to Monica Battaglia che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Ertolomeo Gastaldi 1 presso lo studio dell’Avv.to Barbara Pirocchi che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al contro ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 262/2015 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in data 10/2/2015;

udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4/2/2019.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 262 in data 10/2/2015 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data *****, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio che stabiliva in Euro 800,00 l’assegno divorzile spettante alla moglie B.C. ed a carico del marito e confermava l’assegno di mantenimento, a carico della madre per la figlia K. di Euro 150,00 oltre al 20% delle spese straordinarie.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.L. affidato a quattro motivi e memoria.

B.C. resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo in relazione all’obbligo a carico di B.C. di pagare il 20% delle spese straordinarie per la figlia K. oltre alle 150,00 Euro mensili.

Il ricorrente ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto il giudice territoriale non ha preso in esame la memoria integrativa della B. in data 14 dicembre 2011, dalla quale sarebbero emerse spese che, di per sè, evidenzierebbero entrate medie mensili della moglie di circa Euro 6.500,00, nonchè i documenti 2 e 3 allegati al ricorso in appello, dai quali si desumerebbe la drastica riduzione delle spese abitative da parte della moglie.

Il primo e secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili. In tema di valutazione delle prove, invero, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12/10/2017, n. 23940). Ebbene, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in esame la memoria integrativa della B. in data 14 dicembre 2011, dalla quale sarebbero emerse spese che, di per sè, evidenzierebbero entrate medie mensili della moglie di circa Euro 6.500,00, nonchè i documenti 2 e 3 allegati al ricorso in appello, dai quali si desumerebbe la drastica riduzione delle spese abitative da parte della moglie. Senonchè, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150). Nella specie, la memoria suindicata non assume valore decisivo, atteso che anche un maggior reddito effettivo della B. andrebbe pur sempre decurtato delle notevoli spese ivi elencate, e tenuto conto del fatto che la Corte territoriale ha operato comunque – correttamente – una valutazione globale dei redditi delle parti, in considerazione anche del fatto che lo S. non ha dedotto la diminuzione del suo reddito negli anni successivi al 2009, nel quale figura un reddito di Euro 108.000,00, a fronte di quello della B. per Euro14.400,00 circa. Il fatto storico del trasferimento della B. in una casa di proprietà, con risparmio delle spese di locazione è stato, peraltro, considerato dalla Corte d’appello che ne ha tenuto conto nella valutazione complessiva e comparativa dei redditi delle parti, pervenendo al convincimento che il reddito dello S. è di circa otto volte superiore a quello della B.. Le censure si sostanziano, nel resto, in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 8758/2017).

Il terzo e quarto motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale attengono tutti al contributo dei genitori per il mantenimento della figlia minore K. richiedendo lo S. un aumento del contributo della madre da 150,00 a 350,00 Euro, laddove quest’ultima chiede eliminarsi il contributo del 20% a suo carico per le spese straordinarie. Le censure proposte sono inammissibili, perchè tendono ad un riesame nel merito. La motivazione della sentenza di appello non rinvia, peraltro, acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento che tale decisione fosse da condividere, poichè adeguata alle condizioni economiche delle parti l’uno direttore generale di banca, l’altra tassista. in altri termini, la decisione relativa al mantenimento della figlia è stata adottata dalla Corte condividendo, sì, la decisione del primo giudice, ma all’esito di una comparazione delle condizioni reddituali di entrambi i genitori, che la ha indotta a ritenere che il reddito del padre fosse otto volte superiore a quello della madre, e che il carico economico per la figlia andasse ripartito in proporzione delle rispettive sostanze, in applicazione dell’art. 316 bis c.c.

Per quanto sopra il ricorso principale ed incidentale devono essere respinti e compensate le spese del giudizio di legittimità.

RILEVATO che:

dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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