LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7189/2014 proposto da:
S.A.C.E. – Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Edue Italia S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo, in persona del commissario giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 7, presso lo studio dell’avvocato Piero Colantone Lecis, rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Frattin e Umberto L’Astorina, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2014 della Corte di appello di Bologna, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Alessandra Bruni dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Costanzo Frattin che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., il Tribunale di Modena, respingendo la domanda di S.A.C.E.-Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A., d’ora in poi solo S.A.C.E., dichiarava chirografario il credito dalla prima vantato nei confronti di EDUE ITALIA S.p.A.
Veniva in tal modo rigettata la richiesta di accertamento del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, proposta da S.A.C.E. sul credito da restituzione dell’intervento di sostegno pubblico alle imprese che aveva maturato avverso la convenuta in surroga delle ragioni dell’istituto mutuante, in esito all’intervenuto pagamento, in qualità di garante, della Cassa di Risparmio di Bologna, istituto finanziatore dell’impresa.
Giusta missive del 10 e 30 settembre 2009, notificate al commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo a cui l’impresa beneficiata era stata ammessa, SACE aveva esercitato la revoca dell’intervento di sostegno, consistito nella garanzia all’istituto mutuante della restituzione di mutuo di scopo concesso all’impresa e vincolato al sostegno pubblico all’attività di internazionalizzazione.
Il Tribunale aveva concluso nel senso della natura chirografaria del credito, nell’apprezzata indole privatistica del rapporto tra impresa ed attrice, da inquadrarsi nella surroga e nel regresso del garante nei termini del diverso art. 7 D.Lgs. cit., nella offerta precisazione che il privilegio azionato si sarebbe applicato al credito da restituzione dei finanziamenti erogati e non anche alle prestazioni di garanzia.
2. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 10 gennaio 2014 confermava l’ordinanza impugnata, nell’assorbente ritenuto rilievo che, ai fini del riconoscimento del privilegio, S.A.C.E. avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza dei presupposti applicativi della revoca, nella specie ritenuti non sussistenti perchè non integrati dalla mancata restituzione del prestito alle scadenze pattuite e dalla conseguente erogazione della garanzia, vicende, queste ultime, apprezzate come di mero rilievo civilistico ed in siffatte forme tutelabili, in quanto non integranti “deviazione dallo scopo”.
La L. Fall., art. 168, u.c. avrebbe, in ogni caso, reso non opponibile ai creditori concorrenti, una volta aperto il concordato preventivo, il privilegio azionato, e tanto nell’osservanza anche del disposto di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 che, istitutivo della garanzia, faceva salvi i diritti preesistenti dei terzi, tra i quali dovevano intendersi ricompresi quelli dei creditori concorrenti prima dell’atto unilaterale di revoca.
3. Avverso l’indicata sentenza ricorre in cassazione S.A.C.E. con cinque motivi.
Resiste con controricorso Edue Italia S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo.
All’esito di adunanza camerale il ricorso è stato rimesso all’odierna udienza pubblica per il rilievo delle questioni sottese al giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte di appello motivato sul perchè, là dove l’impresa beneficiata non riesca a restituire le somme erogate a sostegno della produttività, non vi sarebbe spazio per una revoca del beneficio, nell’operato rilievo che il soggetto che ha erogato il prestito ed il garante resterebbero tutelati dalle sole norme civilistiche non registrandosi per l’indicata fattispecie una deviazione dal mutuo di scopo, legittimante la revoca.
La posizione di S.A.C.E. sarebbe stata erroneamente apprezzata quale quella di un garante che secondo le ordinarie regole civilistiche si sarebbe surrogato ai diritti del garantito, l’istituto di credito erogatore delle somme, senza poter beneficiare di alcun privilegio e tanto nonostante i contenuti della Convenzione intercorsa tra garante ed istituto di credito e del mutuo contratto dal beneficiario con l’istituto erogatore.
2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alle norme sulla interpretazione dei contratti.
La mera lettura della Convenzione stipulata il 28 novembre 2005 tra la banca e S.A.C.E. ed il contratto di mutuo del 18 aprile 2007 avrebbe fatto emergere che l’escussione della garanzia era connessa, per comune volontà delle parti, al mancato pagamento delle rate di mutuo, senza che rilevasse il raggiungimento, o meno, dello scopo per il quale il mutuo era stato concesso.
L’omesso pagamento di una rata di mutuo sarebbe stata una delle motivazioni poste a base della revoca del beneficio da valere insieme, per espressa previsione contenuta nella lettera di manleva, al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1,7 e 9.
La corretta interpretazione delle norme in evidenza avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere ricompresi tra i benefici derivanti dalla normativa di settore anche la concessione di garanzia oltre che l’erogazione diretta di una somma di denaro.
Si sarebbe verificata una delle situazioni ex art. 9 D.Lgs. cit. incidenti sulla veridicità della dichiarazione, resa dalla garantita, di insussistenza di situazioni tali da dare diritto ai terzi di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o di esercitare la risoluzione o il recesso anche per situazioni di insolvenza o di sottoposizione a procedure di insolvenza.
4. Con il quarto motivo si fa valere violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. Fall., art. 168,comma 3.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la disposizione di cui alla L. Fall., art. 168, dettata a tutela della par condicio creditorum e per la quale “I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente”, si ponesse come ostativa al riconoscimento del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5.
Operandosi una lettura combinata dell’art. 168 cit. e del precedente art. 167 – che assoggetta all’autorizzazione del giudice l’acquisto di diritti di prelazione e, in genere, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, pena, in difetto della prima l’inefficacia dei secondi – si deduce che tanto dovrebbe valere, a maggior ragione, quando fosse stata la legge stessa a segnare la nascita del diritto di prelazione, nella conseguente apprezzabile superfluità dell’autorizzazione del giudice.
5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5; l’interpretazione della norma offerta dall’impugnata sentenza avrebbe impedito della prima ogni applicazione con il ritenere che tra i terzi i cui preesistenti diritti sono fatti salvi dal comma 5 sono compresi anche i creditori del beneficiario.
La disposizione in questione determina il sorgere di un privilegio per il recupero del beneficio revocato che deve necessariamente incidere sui diritti preesistenti degli altri creditori.
6. Deve darsi congiunta trattazione a tutti i proposti motivi di ricorso che, tra loro strettamente connessi, propongono una condivisibile lettura dell’istituto del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, – dettato per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lett. c), che, ricomprendendo nell’area dei crediti privilegiati quelli “nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” -, destinata a valere non solo per i crediti restitutori da finanziamento, ma per tutti quelli che sono esito di restituzione di erogazioni pubbliche in qualunque forma attuate.
La natura di credito dello Stato a cui si correla l’interesse pubblico al suo soddisfacimento dà giustificazione dell’esistenza stessa del privilegio e della sua operatività in deroga alla par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c.
6.1. La direttrice lungo la quale muove il proposto ricorso è infatti quella per la quale il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, resta finalizzato a sostenere tutti gli interventi di cui al precedente art. 7 del medesimo decreto e quindi non solo quelli alle imprese che si traducano in una diretta erogazione del credito, sia esso in conto capitale o interessi, ma anche gli interventi in garanzia, in quanto comunque integrativi di una forma di sostegno pubblico alle attività produttive e destinati ad affermarsi nei termini di cui all’art. 2745 c.c., con prevalenza sui crediti chirografari in procedure fallimentari o comunque segnate dalla regola della par condicio creditorum.
6.2. La struttura dell’operazione di concessione della garanzia, destinata ad operare all’escussione del creditore garantito, la banca che abbia erogato il finanziamento all’impresa e la capacità della revoca del beneficio di ricomprendere non solo vicende connesse alla fase genetica di riconoscimento del beneficio all’impresa, ma anche quelle relative alla gestione del rapporto e per la quale viene in considerazione l’eventuale inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento, valgono compiutamente a definire nella critica contenuta in ricorso, in adesione ai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’operatività, piena, dell’istituto.
7. La deduzione difensiva che sostiene l’invocata lettura della norma a cui si accompagnano, quale portato, gli ulteriori delineati temi su finalità e composizione dell’operazione di garanzia, in un quadro di sostegno alle imprese nell’attività di internazionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, è fondata.
8. Va data, in tal senso, continuità applicativa ai principi di cui questa Corte di legittimità si è già fatta portatrice in più recenti pronunciamenti nei quali, chiamata a determinarsi su contenuti e termini di applicabilità del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 cit., art. 9, comma 5, alle operazioni di sostegno pubblico all’impresa e sulla posizione goduta dai crediti derivati in sede fallimentare e nelle procedure concorsuali in genere, ha ritenuto che la finalità pubblica, giustificativa, ai sensi dell’art. 2745 c.c., della natura privilegiata del credito accomuna sia le operazioni di diretta erogazione di denaro che quelle di concessione di una garanzia, integrative dei cdd. “crediti di firma”.
Si è così evidenziato, in modo condivisibile, nelle diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive l’espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell’intero settore, che attraverso il sistema della revoca e della restituzione previsto dall’art. 9 D.Lgs. cit. realizza, con l’assorbimento ed il recupero del sacrificio patrimoniale sopportato dal sostegno pubblico, l’effetto di procurare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione secondo quanto significativamente dispone il medesimo art. 9, comma 6 (Cass. 30/01/2019 n. 2664, pp. 13 e ss. della motivazione che richiama, per l’indicata finalità, Cass. n. 21841 del 2017, Cass. n. 17111 del 2015 e Cass. n. 9926 del 2018; Cass. n. 14915/2019 non massimata, p. 8).
8.1. Alla struttura delle due operazioni l’una di erogazione di credito diretto e l’altra di concessione di garanzia personale nei confronti del terzo, entrambe assentite da privilegio ex art. 9, comma 5 D.Lgs. cit., corrisponde una medesima tipologia di rischio imprenditoriale in misura che può essere finanche superiore, come accade in caso di contributo in conto interessi dove il rischio non comprende la sorte capitale (Cass. n. 2664 cit. p. 15, par. 11.5.).
Il garante, che non mutua la propria posizione privilegiata dal creditore garantito, diviene egli stesso destinatario del privilegio in quanto in seguito alla sua escussione da parte dell’istituto erogante in ragione del credito da questo vantato verso il debitore principale, integra la posizione di “destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all’estinzione della relativa obbligazione” (Cass. 2664 cit. p. 17 par. 11.7) realizzando, a seguito dell’escussione e surrogandosi al creditore banca, la funzione perseguita dall’indicata normativa (Cass. 2664 cit., p. 17).
8.2. Resta fermo l’ulteriore rilievo operato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale la normativa di cui all’art. 9 D.Lgs. cit. si riferisce non solo alle patologie relative alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate di mutuo (Cass. n. 2664 cit. e Cass. n. 9926 del 2018), nella infondatezza della tesi che riconduce la revoca ad una pretesa a matrice sanzionatoria delle condotte dell’impresa beneficiata (Cass. nn. 9926 e 2664 citt.).
9. Quanto al profilo del ricorso che più propriamente attiene alle condizioni, integrate le quali può darsi prevalenza al credito di specie rispetto a quelli concorrenti della procedura fallimentare, o equiparate, a fronte del disposto della L. Fall., art. 168 che al comma 3 sancisce l’inefficacia delle cause di prelazione “acquisite” dopo la presentazione del ricorso, ritiene questo Collegio di condividere le ragioni già esposte sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono.
La revoca di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 comporta da parte dell’Amministrazione un mero accertamento circa il venir meno del presupposto previsto dalla legge per la concessione del beneficio, per un’attività a cui resta estranea, pertanto, ogni valutazione discrezionale e che resta, come tale, opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento dell’impresa beneficiaria senza che, per l’effetto, rilevi ai fini del soddisfacimento del credito la posteriorità della presentazione del ricorso rispetto agli altri creditori.
La causa del credito, che assiste ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio, rinviene il proprio fondamento nella concessione dell’intervento pubblico, consista questo nell’erogazione diretta del credito o in altra forma di intervento, e nella peculiare natura pubblica, data dall’erogazione di fondi pubblici, fa sì che assuma rilievo il procedimento di erogazione del contributo.
In siffatto procedimento si inserisce il rilascio dell’impegno in garanzia nei confronti del creditore con relativa manleva del debitore principale che è vero presupposto del privilegio (Cass. 2664 cit., pp. 21 e 22) diretto a segnarne, con la nascita, il tempo stesso della sua opponibilità ai crediti dei terzi, creditori concorrenti.
Ferma la puntualizzazione che la banca erogatrice se si avvantaggia dell’intervento pubblico, potendo approfittare della garanzia così prestata, essa però non prende in alcun modo parte allo svolgimento di quest’intervento, colto il “senso finale della figura della surroga” in “quello di dar vita a uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali “vantaggi” e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso” (Cass. 2664 cit.) La disposizione di legge qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di semplice “rivalsa” ovvero di “regresso”, in tal modo individuando il soggetto che ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, debitore finale che è colui su cui deve ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla indicata operazione nella rilevata sussistenza di un debito.
10. Si tratta di principi di diritto ribaditi con la recentissima ordinanza di questa Corte n. 14915/2019 anche sotto il cono di previsione di cui alla L. 24 marzo 2015, n. 33, art. 8-bis, comma 3, di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Nella persuasività dell’argomento adottato per il quale là dove, l’art. 8-bis cit. prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”, esso non va considerato nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente (n. 14915 cit. sub par. 14), ricostruito nei termini sopra cennati.
11. In via conclusiva.
In ragione dell’epoca il 28 novembre 2005 della convezione conclusa da S.A.C.E. con l’istituto di credito nell’ambito di operazioni di sostegno alle imprese e della lettera di manleva emessa il 5 aprile 2007 da S.A.C.E. in favore della Società Edue Italia, per le obbligazioni nascenti dal mutuo stipulato il successivo 18 aprile 2007 con la CARISBO, vincolato allo scopo di sostegno alla attività di internazionalizzazione dell’impresa, nell’intervenuta escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito, con surroga di S.A.C.E. il 28 ottobre 2008, l’apertura della procedura di concordato preventivo della Edue Italia per decreto del 9 giugno 2008 del Tribunale di Modena lascia impregiudicato il diritto di credito della garante S.A.C.E. in quanto accordato in data precedente all’apertura della procedura ed assistito, nella sua natura pubblica, da privilegio ex legge.
12. Gli indicati presupposti di fatto, integrati agli atti, lasciano pieno a questo Collegio il potere di decidere il merito della vicenda in esame, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., e di cassare, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui alla motivazione che precede, l’impugnata sentenza dichiarando il credito di S.A.C.E. S.p.A. privilegiato D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, comma 5.
13. Le spese di lite restano compensate tra le parti nella novità della questione oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il credito di S.A.C.E. S.p.A. privilegiatoD.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, comma 5.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019